COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 ARZACHENA – CASTIADAS
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 ARZACHENA - CASTIADAS 
 
 Il Giudice Sportivo, 
-  sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°25 dell’ 8  settembre 2010; 
-  esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Castiadas 
e  con  il  quale  si  deduce  la  irregolare  posizione  del  calciatore  Sola  Andrea  ,  tesserato 
Pol.Arzachena  Calcio,  in  quanto  il  medesimo  all’epoca  della  gara  risultava  in  posizione  di 
squalifica  comminata  da  questo  Giudice  Sportivo  con  C.U.  n°113  del  17/5/2010  relativo  al 
campionato nazionale juniores;  
OSSERVA  
 
 
Il reclamo è fondato e va accolto 
Il  calciatore Sola Andrea, nato  il 3/09/1989,  tesserato  con  la  società Arzachena, al momento della 
gara risultava  in posizione di squalifica. La sanzione comminatagli nella gara di ritorno dei   quarti di 
finale del campionato nazionale juniores della scorsa stagione sportiva, quando il suddetto calciatore 
militava  nelle  file  della  società  Sanluri  Calcio,  avrebbe  dovuto  essere  scontata  nella  prima  gara 
ufficiale della prima  squadra della nuova società di appartenenza del giocatore così come previsto 
dall’art.22 comma 6 del CGS. 
Per  il principio di omogeneità di  competizione  il  calciatore  in questione avrebbe potuto  scontare  la 
squalifica nel  campionato  juniores qualora  fosse stato ancora  in età.  Il Sola Andrea, essendo nato 
nell’anno  1989,  risulta,  pero’,  avere  lo  status  di  calciatore  fuoriquota  per  il  campionato  juniores  e, 
quindi, non più in età per potervi partecipare.  
Le  controdeduzioni  inviate  dalla  società  Arzachena  ed  esaminate  da  questo  Giudice  Sportivo, 
risultano essere prive di  fondamento.  Il preannuncio di  reclamo  inoltrato dalla società Castiadas   è 
assolutamente regolare e pervenuto nei tempi e nelle modalità previste dall’art.29 comma 4 del CGS. 
Così come  risultano  regolari nella  forma e nei  tempi previsti dal codice  le motivazioni addotte dalla 
reclamante    
- Visto l’art 17. comma 4, lett.b) del CGS 
 
Delibera:  
1)  di accogliere il reclamo e, per l’effetto di comminare alla società Arzachena la punizione sportiva 
della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 
2)  di non addebitare la tassa di reclamo.  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            