COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 ARZACHENA – CASTIADAS

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 ARZACHENA - CASTIADAS Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°25 dell’ 8 settembre 2010; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Castiadas e con il quale si deduce la irregolare posizione del calciatore Sola Andrea , tesserato Pol.Arzachena Calcio, in quanto il medesimo all’epoca della gara risultava in posizione di squalifica comminata da questo Giudice Sportivo con C.U. n°113 del 17/5/2010 relativo al campionato nazionale juniores; OSSERVA Il reclamo è fondato e va accolto Il calciatore Sola Andrea, nato il 3/09/1989, tesserato con la società Arzachena, al momento della gara risultava in posizione di squalifica. La sanzione comminatagli nella gara di ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale juniores della scorsa stagione sportiva, quando il suddetto calciatore militava nelle file della società Sanluri Calcio, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza del giocatore così come previsto dall’art.22 comma 6 del CGS. Per il principio di omogeneità di competizione il calciatore in questione avrebbe potuto scontare la squalifica nel campionato juniores qualora fosse stato ancora in età. Il Sola Andrea, essendo nato nell’anno 1989, risulta, pero’, avere lo status di calciatore fuoriquota per il campionato juniores e, quindi, non più in età per potervi partecipare. Le controdeduzioni inviate dalla società Arzachena ed esaminate da questo Giudice Sportivo, risultano essere prive di fondamento. Il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Castiadas è assolutamente regolare e pervenuto nei tempi e nelle modalità previste dall’art.29 comma 4 del CGS. Così come risultano regolari nella forma e nei tempi previsti dal codice le motivazioni addotte dalla reclamante - Visto l’art 17. comma 4, lett.b) del CGS Delibera: 1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto di comminare alla società Arzachena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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