COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 29/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 05-09-2010 AC CHIOGGIA SOTTOMARINA – ASD UNION QUINTO
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 29/09/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
GARA DEL 05-09-2010 AC CHIOGGIA SOTTOMARINA – ASD UNION QUINTO 
Il Giudice Sportivo, 
esaminato il reclamo  fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Union Quinto 
Osserva: 
 
la società reclamante  chiede con un primo motivo che alla società Chioggia Sottomarina sia inflitta la 
punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. per avere un 
proprio calciatore, Ballarin Matteo, preso parte alla gara di cui all’oggetto, nonostante lo stesso fosse  
 
stato squalificato per una gara effettiva ( doppia ammonizione) con comunicato ufficiale n.14/CS del 1 
giugno 2010 irrogata dal Giudice Sportivo del comitato regionale Veneto a seguito della gara di play-
out del 30 maggio 2010 Mestre-Cordigliano del campionato di promozione. Con un secondo motivo  
la  società Chioggia  denuncia,  in maniera  del  tutto  generica,    che  il  giocatore Ballarin Matteo   non 
poteva prendere parte alla gara essendo ancora tesserato con la precedente società Mestre. 
Preliminarmente  si  osserva  che  il  calciatore  Ballarin  Matteo  nella  precedente  stagione  sportiva 
militava nella società Mestre mentre dal 18  luglio 2010 risulta regolarmente  tesserato con  la società 
Chioggia Sottomarino,  come  si  evince  dalla  documentazione,  richiesta  d’ufficio  da  questo Giudice, 
trasmessa  dall’Ufficio  tesseramenti  della  FIGC.  Pertanto  deve  dichiararsi  infondata  l’asserita 
mancanza di tesseramento da parte del calciatore Ballarin con l’attuale società.  
Invece in relazione al primo motivo il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. 
Dall’esame  degli  atti  risulta  infatti  che  il  calciatore  Ballarin Matteo  all’atto  della  partecipazione  alla 
gara  di  cui  all’oggetto  non  aveva  ancora  scontato  la  sanzione  inflittagli  nella  precedente  stagione 
sportiva con il  C.U.n.14/CS del 1 giugno 2010. 
Considerato che ai sensi dell’art. 22 comma 6 C.G.S ( e non l’art.12 co 5 lett.a, come richiamato nel 
reclamo) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in 
cui  sono  state  irrogate,  devono  essere  scontate,  anche  per  il  solo  residuo,  nella  stagione  o  nelle 
stagioni successive e che  nel caso in cui  il giocatore, colpito da sanzione, abbia cambiato società o 
categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica 
è scontata  in deroga al comma 3 del medesimo articolo, per  le  residue giornate  in cui disputa gare 
ufficiali la prima squadra della nuova società. 
Ritenuto  pertanto  che  nel  caso  di  specie  la  sanzione  inflitta nella precedente  stagione  la  sanzione 
doveva essere scontata nella stagione sportiva  corrente;  
P.Q.M 
Delibera 
1) di accogliere il reclamo; 
2) di infliggere alla società “ Chioggia Sottomarina” la punizione sportiva della perdita della gara con il 
punteggio di 0-3 
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            