COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 29/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 05-09-2010 AC CHIOGGIA SOTTOMARINA – ASD UNION QUINTO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 29/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 05-09-2010 AC CHIOGGIA SOTTOMARINA – ASD UNION QUINTO Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Union Quinto Osserva: la società reclamante chiede con un primo motivo che alla società Chioggia Sottomarina sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. per avere un proprio calciatore, Ballarin Matteo, preso parte alla gara di cui all’oggetto, nonostante lo stesso fosse stato squalificato per una gara effettiva ( doppia ammonizione) con comunicato ufficiale n.14/CS del 1 giugno 2010 irrogata dal Giudice Sportivo del comitato regionale Veneto a seguito della gara di play- out del 30 maggio 2010 Mestre-Cordigliano del campionato di promozione. Con un secondo motivo la società Chioggia denuncia, in maniera del tutto generica, che il giocatore Ballarin Matteo non poteva prendere parte alla gara essendo ancora tesserato con la precedente società Mestre. Preliminarmente si osserva che il calciatore Ballarin Matteo nella precedente stagione sportiva militava nella società Mestre mentre dal 18 luglio 2010 risulta regolarmente tesserato con la società Chioggia Sottomarino, come si evince dalla documentazione, richiesta d’ufficio da questo Giudice, trasmessa dall’Ufficio tesseramenti della FIGC. Pertanto deve dichiararsi infondata l’asserita mancanza di tesseramento da parte del calciatore Ballarin con l’attuale società. Invece in relazione al primo motivo il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. Dall’esame degli atti risulta infatti che il calciatore Ballarin Matteo all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto non aveva ancora scontato la sanzione inflittagli nella precedente stagione sportiva con il C.U.n.14/CS del 1 giugno 2010. Considerato che ai sensi dell’art. 22 comma 6 C.G.S ( e non l’art.12 co 5 lett.a, come richiamato nel reclamo) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive e che nel caso in cui il giocatore, colpito da sanzione, abbia cambiato società o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata in deroga al comma 3 del medesimo articolo, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società. Ritenuto pertanto che nel caso di specie la sanzione inflitta nella precedente stagione la sanzione doveva essere scontata nella stagione sportiva corrente; P.Q.M Delibera 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla società “ Chioggia Sottomarina” la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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