COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 6/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 “S.S.D. SAPRI CALCIO” – “FORZA & CORAGGIO BN” Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla “FORZA & CORAGGIO BN”
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 6/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 "S.S.D. SAPRI CALCIO" - "FORZA & CORAGGIO BN"  
Il Giudice Sportivo, 
esaminato  il  reclamo  fatto  pervenire,  a  seguito  di  tempestivo  preannuncio,  dalla  "FORZA  & 
CORAGGIO BN"  
osserva: 
la  società  reclamante  chiede  che  alla  "S.S.D.  Sapri  Calcio"  sia  inflitta  la  punizione  sportiva  della 
perdita  della  gara  con  il  punteggio  di  0-3  per  avere  fatto  partecipare  alla  stessa  due  calciatori  - 
Mariniello Nicola,  nato  il  5  giugno  1977  e  Izzo Pasquale,  nato  il  19  settembre  1982  -  che  non  ne
avevano  titolo  in quanto squalificati:  in particolare, al Mariniello, con comunicato ufficiale n. 38/CLT 
del  23  ottobre  2009,  era  stata  inflitta  la  squalifica  per  una  giornata  nella  gara  Taranto  -  Aversa 
Normanna del 22 ottobre 2009 Lega Pro, gara conclusasi con il punteggio di 3 a 0 e valevole per la 
fase  finale  di  "Coppa  Italia  Lega  Pro";  allo  Izzo,  con  comunicato  ufficiale  n.  8  del  Comitato 
Interregionale dell'1 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate per la gara Sapri - 
Battipagliese, conclusasi con il punteggio di 3-4 e valevole per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti.  
La  S.S.D.  Sapri  Calcio  a  sostegno  delle  proprie  controdeduzioni  deduce  la  piena  regolarità  della 
posizione  dei  due  calciatori  assumendo  che  le  squalifiche  loro  inflitte  dovevano  essere  scontate 
soltanto  ed  esclusivamente  in  Coppa  Italia  e  non  già  in  Campionato  in  forza  del  principio 
dell'autonomia delle sanzioni di cui all'art. 19 commi 11.1 e 11.3 del C.G.S. 
In via preliminare va rilevato che, come da accertamenti fatti eseguire a cura di questo Giudice, sia la 
Aversa  Normanna  (Società  nella  quale  militava  il  Mariniello  all'epoca  della  squalifica  di  cui  al 
comunicato n. 38 del 23 ottobre 2009), sia  la S.S.D. Sapri Calcio (Società nella quale militava  l'Izzo 
all'epoca della squalifica di cui al comunicato n. 8 dell'1 settembre 2010), erano state eliminate dai 
rispettivi  tornei di Coppa  Italia proprio per avere perduto  le gare nel corso delle quali  le sanzioni a 
carico dei due calciatori erano state inflitte. 
Ciò premesso, ai fini della decisione del presente reclamo, è necessario in punto di diritto prendere le 
mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3, 4, 5 e 6 detta  le regole  in base alle quali  i calciatori sono 
tenuti a scontare le sanzioni loro comminate. 
Dalla lettura di detta norma emergono due principi fondamentali: 
a)  quello  della  certezza  della  esecuzione  della  sanzione  irrogata,  sanzione  che  in  ogni  caso  va 
scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società 
di appartenenza; 
b) quello della separazione delle competizioni  in  forza del quale si  tende, ove sia possibile, a fare in 
modo  che  la  squalifica  sia  scontata  nella  competizione  nella  quale  il  calciatore  ha  riportato  la 
sanzione. 
Come  più  volte  affermato  dalla Corte  di Giustizia  Federale  a  Sezioni Unite  il  secondo  dei  principi 
anzidetti, quello  cioè  relativo alla  separazione delle  competizioni,  in alcune  ipotesi  cede  il passo al 
principio  "principe" della effettività della sanzione. Sono  le  ipotesi  in cui non è possibile  rispettare  il 
discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S. poichè  in tal modo operando verrebbe meno il 
requisito  della  certezza  della  esecuzione  della  sanzione,  e  questa  verrebbe  lasciata  al  potere 
discrezionale  della  società  di  appartenenza  del  calciatore  sanzionato  il  quale,  per  un  tempo  che 
potrebbe essere anche indefinito, si troverebbe a partecipare a competizioni pur essendo stato colpito 
da sanzioni non scontate. 
Nel caso in esame non era possibile fare scontare le sanzioni nell'ambito degli stessi tornei nei quali il 
comportamento illecito dei calciatori era stato posto in essere dal momento che le squadre presso cui 
essi  militavano  erano  state  eliminate  da  quei  tornei.  L'unica  possibilità,  pertanto,  per  garantire  la 
esecuzione  della  sanzione  irrogata  era  che  questa  fosse  scontata  nella  prima  gara  ufficiale  della 
prima squadra successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. 
Alla  luce  delle  considerazioni  innanzi  esposte  il  reclamo  deve  essere  accolto  in  quanto  i  calciatori 
Mariniello  Nicola  e  Izzo  Pasquale  nel momento  in  cui  hanno  disputato  la  gara  contro  la  Forza  & 
Coraggio non avevano scontato  le sanzioni disciplinari  loro  inflitte e pertanto  la  loro partecipazione 
alla gara ha alterato il risultato della stessa. 
P.Q.M. 
1) accoglie il reclamo proposto dalla società Forza & Coraggio BN; 
2)  infligge alla S.S.D. Sapri Calcio  la sanzione sportiva della perdita della gara S.S.D. Sapri Calcio - 
Forza & Coraggio BN con il punteggio 0 - 3; 
3) Nulla per la tassa di reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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