COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 6/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 “S.S.D. SAPRI CALCIO” – “FORZA & CORAGGIO BN” Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla “FORZA & CORAGGIO BN”
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 6/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 "S.S.D. SAPRI CALCIO" - "FORZA & CORAGGIO BN"
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "FORZA &
CORAGGIO BN"
osserva:
la società reclamante chiede che alla "S.S.D. Sapri Calcio" sia inflitta la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere fatto partecipare alla stessa due calciatori -
Mariniello Nicola, nato il 5 giugno 1977 e Izzo Pasquale, nato il 19 settembre 1982 - che non ne
avevano titolo in quanto squalificati: in particolare, al Mariniello, con comunicato ufficiale n. 38/CLT
del 23 ottobre 2009, era stata inflitta la squalifica per una giornata nella gara Taranto - Aversa
Normanna del 22 ottobre 2009 Lega Pro, gara conclusasi con il punteggio di 3 a 0 e valevole per la
fase finale di "Coppa Italia Lega Pro"; allo Izzo, con comunicato ufficiale n. 8 del Comitato
Interregionale dell'1 settembre 2010, era stata inflitta la squalifica per due giornate per la gara Sapri -
Battipagliese, conclusasi con il punteggio di 3-4 e valevole per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti.
La S.S.D. Sapri Calcio a sostegno delle proprie controdeduzioni deduce la piena regolarità della
posizione dei due calciatori assumendo che le squalifiche loro inflitte dovevano essere scontate
soltanto ed esclusivamente in Coppa Italia e non già in Campionato in forza del principio
dell'autonomia delle sanzioni di cui all'art. 19 commi 11.1 e 11.3 del C.G.S.
In via preliminare va rilevato che, come da accertamenti fatti eseguire a cura di questo Giudice, sia la
Aversa Normanna (Società nella quale militava il Mariniello all'epoca della squalifica di cui al
comunicato n. 38 del 23 ottobre 2009), sia la S.S.D. Sapri Calcio (Società nella quale militava l'Izzo
all'epoca della squalifica di cui al comunicato n. 8 dell'1 settembre 2010), erano state eliminate dai
rispettivi tornei di Coppa Italia proprio per avere perduto le gare nel corso delle quali le sanzioni a
carico dei due calciatori erano state inflitte.
Ciò premesso, ai fini della decisione del presente reclamo, è necessario in punto di diritto prendere le
mosse dall'art. 22 C.G.S. che ai commi 3, 4, 5 e 6 detta le regole in base alle quali i calciatori sono
tenuti a scontare le sanzioni loro comminate.
Dalla lettura di detta norma emergono due principi fondamentali:
a) quello della certezza della esecuzione della sanzione irrogata, sanzione che in ogni caso va
scontata e non può essere, quanto alla sua esecuzione, lasciata al potere discrezionale della società
di appartenenza;
b) quello della separazione delle competizioni in forza del quale si tende, ove sia possibile, a fare in
modo che la squalifica sia scontata nella competizione nella quale il calciatore ha riportato la
sanzione.
Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite il secondo dei principi
anzidetti, quello cioè relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi cede il passo al
principio "principe" della effettività della sanzione. Sono le ipotesi in cui non è possibile rispettare il
discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S. poichè in tal modo operando verrebbe meno il
requisito della certezza della esecuzione della sanzione, e questa verrebbe lasciata al potere
discrezionale della società di appartenenza del calciatore sanzionato il quale, per un tempo che
potrebbe essere anche indefinito, si troverebbe a partecipare a competizioni pur essendo stato colpito
da sanzioni non scontate.
Nel caso in esame non era possibile fare scontare le sanzioni nell'ambito degli stessi tornei nei quali il
comportamento illecito dei calciatori era stato posto in essere dal momento che le squadre presso cui
essi militavano erano state eliminate da quei tornei. L'unica possibilità, pertanto, per garantire la
esecuzione della sanzione irrogata era che questa fosse scontata nella prima gara ufficiale della
prima squadra successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il reclamo deve essere accolto in quanto i calciatori
Mariniello Nicola e Izzo Pasquale nel momento in cui hanno disputato la gara contro la Forza &
Coraggio non avevano scontato le sanzioni disciplinari loro inflitte e pertanto la loro partecipazione
alla gara ha alterato il risultato della stessa.
P.Q.M.
1) accoglie il reclamo proposto dalla società Forza & Coraggio BN;
2) infligge alla S.S.D. Sapri Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara S.S.D. Sapri Calcio -
Forza & Coraggio BN con il punteggio 0 - 3;
3) Nulla per la tassa di reclamo.
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