COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 13/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D SAN PAOLO PADOVA – BELLUNO 1905 GARA DEL 12 SETTEMBRE 2010:
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 13/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
SAN PAOLO PADOVA – BELLUNO 1905   GARA DEL  12 SETTEMBRE 2010: 
Il Giudice Sportivo,  
esaminato  il  reclamo  fatto  pervenire  a  seguito  di  tempestivo  preannuncio  dalla  BELLUNO  1905 
osserva: 
-  la  società  reclamante  chiede  che  alla  società San Paolo Padova  sia  inflitta  la  punizione  sportiva 
della perdita della gara ai sensi dell’art.22 comma 6 C.G.S. per avere un proprio calciatore, Zanon 
Mattia nato  il 13.7.1992, preso parte alla gara di  cui all’oggetto,  con  la maglia n.3, nonostante  lo 
stesso  (con C.U.  n.113  juniores  del  17.5.2010),  fosse  stato  squalificato,  per  due  gare,  nella  fase 
finale del campionato Juniores, mentre militava nelle  file della società Unione Venezia. Con motivi 
aggiunti  la  società  reclamante  sostanzialmente  conferma  la  richiesta  e  precisa  che  il  calciatore 
Zanon, seppure in età, non avrebbe comunque potuto scontare la squalifica nel campionato juniores 
2010/2011 in quanto alla data della gara in oggetto non era ancora iniziato il campionato juniores ed 
in  quanto  l’art  22  comma  6  C.G.S.  prevede  che,  in  caso  di  cambio  di  società,  la  sanzione  sia 
scontata con  la prima squadra della nuova società,  in deroga al principio della  “omogeneità della 
competizione”. 
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. 
Le  norme  riguardanti  l’esecuzione  delle  sanzioni,  contenute  nell’art.22 C.G.S.,  devono  essere  lette 
con  gli  ordinari  criteri  ermeneutici  e  quindi,  in  ordine  logico,  dal  generale  allo  speciale. È  vero  che  il 
comma 3 prevede che  le sanzioni vadano scontate nelle gare della squadra  in cui  il calciatore militava 
allorquando  è  stato  raggiunto  dal  provvedimento  disciplinare;  ma  è  pur  vero  che  il  comma  6, 
disposizione  speciale,  prevede  che,  in  deroga  al  comma  3,  il  calciatore  CHE  CAMBIA  SOCIETA’  al 
termine  della  stagione  sportiva  (come  nel  nostro  caso  in  quanto  Zanon  passò  dalla  società  Unione 
Venezia  al  S.Paolo  Padova)  debba  scontare  la  sanzione  residua  nella  prima  squadra  della  nuova 
società di appartenenza. L’interpretazione  letterale e  logica della norma, a cui questo Giudice ritiene di 
doversi attenere, porta alla conclusione che il calciatore Zanon doveva scontare la squalifica nella prima 
gara di campionato della prima squadra, appunto quella del S.Paolo, e di conseguenza la sua posizione 
deve essere considerata irregolare. 
Occorre altresì  rilevare  che  la  società S.Paolo a  sostegno delle proprie  controdeduzioni  rinviava al 
C.U.  n.12  della  Corte  Federale  Stagione  Sportiva  2003-2004,  senza  però  considerare  che  il  parere 
fornito dalla Corte Federale non riguarda il caso di calciatore che abbia cambiato società. 
 
P.Q.M. 
delibera: 
1)  di accogliere il reclamo; 
2)  di comminare alla società SAN PAOLO PADOVA  la punizione sportiva della perdita della gara 
col punteggio di 0-3; 
3)  di non addebitare la tassa di reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            