COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 22 DICEMBRE 2010 CHIOGGIA SOTTOMARINA – UNION QUINTO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 27/12/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 22 DICEMBRE 2010 CHIOGGIA SOTTOMARINA – UNION QUINTO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non è stata disputata per la ingiustificata rinuncia
della società Chioggia Sottomarina a partecipare allo svolgimento della stessa;
- visti gli art. 17 CGF e 53 NOIF ;
Delibera:
Di comminare alla società Chioggia Sottomarina la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3, la penalizzazine di un punto in classifica e l’ammenda di € 1000 quale prima rinuncia.
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