COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DELL’ 11 SETTEMBRE 2010 “SCANDICCI – DERUTA “
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DELL’ 11 SETTEMBRE 2010 "SCANDICCI – DERUTA "
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società DERUTA
osserva:
- la reclamante chiede che allo SCANDICCI sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara
per violazione dell'art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S.. A sostegno del reclamo si deduce che, al
ventinovesimo minuto del secondo tempo, in occasione della contemporanea sostituzione di due
calciatori da parte dello SCANDICCI, uno dei due calciatori da sostituire (Varriale Raffaele) non era
uscito dal terreno di gioco e, ripresa la gara, aveva continuato a parteciparvi per oltre due minuti.
Il reclamo è infondato.
Dal referto arbitrale risulta che al ventinovesimo minuto del secondo tempo lo SCANDICCI aveva
chiesto la sostituzione dei calciatori n. 10 (Varriale Raffaele) e n. 9 (Gucci Niccolò) con i calciatori,
rispettivamente, n. 16 e n. 18. Con il supplemento di referto pervenuto a questo Giudice il 18 ottobre
2010 il Direttore di Gara ha precisato che, al momento della richiesta sostituzione, lo SCANDICCI
aveva fatto segnalare con il tabellone luminoso i calciatori n. 7 e n. 9 come calciatori da sostituire e
che, prima ancora che costoro entrassero sul terreno di gioco ed il gioco riprendesse, l'allenatore
della squadra aveva deciso di sostituire il n. 10 in luogo del n. 7 in precedenza indicato. Soltanto dopo
che i calciatori n. 9 e n. 10 erano usciti dal terreno di gioco e che i sostituti erano entrati, il gioco era
ripreso.
La natura di atto avente fede privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale non consente in alcun
modo di dare ingresso ad argomentazioni in palese contrasto con le risultanze del referto stesso.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara SCANDICCI - DERUTA conclusasi con il punteggio 1 - 0;
3) di disporre l'incameramento della tassa versata.