COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DELL’ 11 SETTEMBRE 2010 “SCANDICCI – DERUTA “
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
GARA DELL’ 11 SETTEMBRE 2010 "SCANDICCI – DERUTA "  
Il Giudice Sportivo, 
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società DERUTA 
osserva: 
-  la  reclamante chiede che allo SCANDICCI sia  inflitta  la punizione sportiva della perdita della gara 
per violazione dell'art. 17, comma 5,  lettera a) del C.G.S.. A sostegno del reclamo si deduce che, al 
ventinovesimo  minuto  del  secondo  tempo,  in  occasione  della  contemporanea  sostituzione  di  due 
calciatori da parte dello SCANDICCI, uno dei due calciatori da sostituire (Varriale Raffaele) non era 
uscito dal terreno di gioco e, ripresa la gara, aveva continuato a parteciparvi per oltre due minuti.  
Il reclamo è infondato. 
Dal  referto  arbitrale  risulta  che  al  ventinovesimo minuto  del  secondo  tempo  lo SCANDICCI  aveva 
chiesto  la sostituzione dei calciatori n. 10  (Varriale Raffaele) e n. 9  (Gucci Niccolò) con  i calciatori, 
rispettivamente, n. 16 e n. 18. Con il supplemento di referto pervenuto a questo Giudice il 18 ottobre 
2010  il Direttore  di Gara  ha precisato  che, al momento della  richiesta  sostituzione,  lo SCANDICCI 
aveva  fatto segnalare con  il  tabellone  luminoso  i calciatori n. 7 e n. 9 come calciatori da sostituire e 
che,  prima  ancora  che  costoro  entrassero  sul  terreno  di  gioco  ed  il  gioco  riprendesse,  l'allenatore 
della squadra aveva deciso di sostituire il n. 10 in luogo del n. 7 in precedenza indicato. Soltanto dopo 
che i calciatori n. 9 e n. 10 erano usciti dal terreno di gioco e che i sostituti erano entrati, il gioco era 
ripreso. 
La  natura  di  atto  avente  fede privilegiata da  riconoscersi al  referto arbitrale non  consente  in alcun 
modo di dare ingresso ad argomentazioni in palese contrasto con le risultanze del referto stesso.  
P.Q.M. 
Delibera: 
 1) di respingere il reclamo; 
 2) di convalidare il risultato della gara SCANDICCI - DERUTA conclusasi con il punteggio 1 - 0; 
 3) di disporre l'incameramento della tassa versata. 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            