COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26 SETTEMBRE 2010 “SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO “

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26 SETTEMBRE 2010 "SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO " Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società BORGOROSSO ARENZANO; - rilevato che la società Borgorosso Arenzano non ha preannunciato detto reclamo contravvenendo così a quanto previsto dall’art. 29 comma 6 lett.b del CGS; - considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso P.Q.M. Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO conclusasi con il punteggio 2-1; 3) di addebitare la tassa di reclamo.
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