COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26 SETTEMBRE 2010 “SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO “
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
 
GARA DEL 26 SETTEMBRE 2010 "SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO "  
Il Giudice Sportivo, 
-  esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società BORGOROSSO ARENZANO; 
-  rilevato che la società Borgorosso Arenzano non ha preannunciato detto reclamo contravvenendo 
così a quanto  previsto dall’art. 29 comma 6 lett.b del CGS;  
-  considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso 
P.Q.M. 
Delibera: 
 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 
 2) di  convalidare  il  risultato della gara SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO conclusasi con  il 
punteggio 2-1; 
 3) di addebitare la tassa di reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            