COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D A.S.D. CASERTANA CALCIO – A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE GARA DEL 10 OTTOBRE 2010:
	
                COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010
Decisioni del Giudice Sportivo 
CAMPIONATO SERIE D 
A.S.D. CASERTANA CALCIO – A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE   GARA DEL  10 OTTOBRE 2010: 
 
Il Giudice Sportivo, 
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.S.D. REAL NOCERA 
SUPERIORE"; 
lette le controdeduzioni presentate dalla "A.S.D. CASERTANA CALCIO"  
osserva: 
la società  reclamante chiede che alla "A.S.D. CASERTANA CALCIO" sia  inflitta  la punizione sportiva 
della perdita della gara di cui all'oggetto con il punteggio di 0-3 per avervi detta società fatto partecipare 
un calciatore che non aveva titolo per prendervi parte. 
A  sostegno  del  reclamo  la  "A.S.D.  REAL  NOCERA  SUPERIORE"  premette  in  punto  di  fatto  che  il 
calciatore Esposito Emmanuele, nato il 4 aprile 1991, aveva preso parte in data 19 settembre 2010 alla 
gara del Campionato Nazionale "Dante Berretti" tra Salernitana ed Avellino, società quest'ultima presso 
la quale era tesserato come professionista, e che successivamente a tale gara, risolto il contratto con la 
propria  squadra,  si  era  tesserato  con  la  "A.S.D.  CASERTANA  CALCIO",  squadra  militante  nel 
Campionato Nazionale Dilettanti Serie D - Girone I, partecipando da titolare alla gara di cui all'oggetto. 
Tanto premesso  la società  reclamante deduce,  in punto di diritto,  la violazione dell'art. 114 delle NOIF 
nella parte in cui detta norma prescrive "che un calciatore tesserato come professionista non può essere 
tesserato come dilettante prima che siano  trascorsi almeno  trenta giorni da quando abbia disputato  la 
sua ultima partita come professionista". 
Il reclamo è infondato. 
Dagli  accertamenti  eseguiti  da  questo Giudice  presso  l'Ufficio  Tesseramento  e  dalla  documentazione 
prodotta dalla "A.S.D. CASERTANA CALCIO" è risultato che il calciatore Esposito Emmanuele: 
-  è  stato  tesserato  dalla  società  A.S.  Avellino  1912  S.r.l.  in  data  22  agosto  2009  con  lo  status  4 
("giovane di serie" ex art. 33 NOIF); 
-  alla  data  del  19  settembre  2010,  alla  data  cioè  in  cui  ha  preso  parte  alla  gara SALERNITANA  - 
AVELLINO valevole per il Campionato Nazionale "Dante Berretti", era tesserato con la società U.S. 
Avellino con il medesimo status 4 ("giovane di serie" ex art. 33 NOIF); 
-  ha assunto lo status di calciatore professionista in data 4 ottobre 2010; 
-  in data 10 ottobre 2010 ha preso parte alla gara di cui all'oggetto. 
I dati di fatto innanzi esposti rendono evidente che, alla data in cui il calciatore Esposito ha preso parte 
alla  gara  SALERNITANA  –  AVELLINO  valevole  per  il  Campionato  Nazionale  "Dante  Berretti",  non 
rivestiva lo status di calciatore professionista, bensì quello di "giovane di serie". Ne consegue come del 57 
tutto  improprio  sia  il  richiamo  dell'art.  114  NOIF  operato  dalla  reclamante,  riferendosi  detta  norma 
all'ipotesi  in  cui un  calciatore già professionista sia  tesserato  come dilettante prima del decorso di un 
certo lasso di tempo. 
P.Q.M. 
1)  rigetta il reclamo proposto dalla "A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE"; 
2)  convalida il risultato della gara "A.S.D. CASERTANA CALCIO" - "A.S.D. REAL NOCERA 
SUPERIORE" del 10 ottobre 2010 conclusasi con il punteggio 3-0; 
3)  dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante. 
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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