COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D A.S.D. CASERTANA CALCIO – A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE GARA DEL 10 OTTOBRE 2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 10/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D A.S.D. CASERTANA CALCIO – A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE GARA DEL 10 OTTOBRE 2010: Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE"; lette le controdeduzioni presentate dalla "A.S.D. CASERTANA CALCIO" osserva: la società reclamante chiede che alla "A.S.D. CASERTANA CALCIO" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto con il punteggio di 0-3 per avervi detta società fatto partecipare un calciatore che non aveva titolo per prendervi parte. A sostegno del reclamo la "A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE" premette in punto di fatto che il calciatore Esposito Emmanuele, nato il 4 aprile 1991, aveva preso parte in data 19 settembre 2010 alla gara del Campionato Nazionale "Dante Berretti" tra Salernitana ed Avellino, società quest'ultima presso la quale era tesserato come professionista, e che successivamente a tale gara, risolto il contratto con la propria squadra, si era tesserato con la "A.S.D. CASERTANA CALCIO", squadra militante nel Campionato Nazionale Dilettanti Serie D - Girone I, partecipando da titolare alla gara di cui all'oggetto. Tanto premesso la società reclamante deduce, in punto di diritto, la violazione dell'art. 114 delle NOIF nella parte in cui detta norma prescrive "che un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno trenta giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista". Il reclamo è infondato. Dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice presso l'Ufficio Tesseramento e dalla documentazione prodotta dalla "A.S.D. CASERTANA CALCIO" è risultato che il calciatore Esposito Emmanuele: - è stato tesserato dalla società A.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 22 agosto 2009 con lo status 4 ("giovane di serie" ex art. 33 NOIF); - alla data del 19 settembre 2010, alla data cioè in cui ha preso parte alla gara SALERNITANA - AVELLINO valevole per il Campionato Nazionale "Dante Berretti", era tesserato con la società U.S. Avellino con il medesimo status 4 ("giovane di serie" ex art. 33 NOIF); - ha assunto lo status di calciatore professionista in data 4 ottobre 2010; - in data 10 ottobre 2010 ha preso parte alla gara di cui all'oggetto. I dati di fatto innanzi esposti rendono evidente che, alla data in cui il calciatore Esposito ha preso parte alla gara SALERNITANA – AVELLINO valevole per il Campionato Nazionale "Dante Berretti", non rivestiva lo status di calciatore professionista, bensì quello di "giovane di serie". Ne consegue come del 57 tutto improprio sia il richiamo dell'art. 114 NOIF operato dalla reclamante, riferendosi detta norma all'ipotesi in cui un calciatore già professionista sia tesserato come dilettante prima del decorso di un certo lasso di tempo. P.Q.M. 1) rigetta il reclamo proposto dalla "A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE"; 2) convalida il risultato della gara "A.S.D. CASERTANA CALCIO" - "A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE" del 10 ottobre 2010 conclusasi con il punteggio 3-0; 3) dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della società reclamante.
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