COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 17/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D A.S.D. ATLETICO TRIVENTO – CIVITANOVESE CALCIO DEL 7/11/2010:
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 17/11/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
A.S.D. ATLETICO TRIVENTO – CIVITANOVESE CALCIO DEL 7/11/2010:
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. ATLETICO
TRIVENTO S.R.L.;
- lette le controdeduzioni della CIVITANOVESE CALCIO,
OSSERVA
- durante lo svolgimento della gara ATLETICO TRIVENTO - CIVITANOVESE, disputatasi il 7
novembre 2010, il Direttore di Gara, su segnalazione dell'assistente, sanzionava con l'espulsione la
condotta del calciatore Rachini Giuseppe, n. 15 della CIVITANOVESE CALCIO;
- con comunicato ufficiale n. 55 del 4 novembre 2010 questo Giudice infliggeva al Rachini la sanzione
sportiva della squalifica per due gare "per avere rivolto ad un assistente arbitrale frase ingiuriosa";
- con supplemento di referto trasmesso via telefax in pari data il Direttore di Gara comunicava alla
segreteria di questo Giudice che il calciatore espulso si identificava nella persona del calciatore
Cucco Roberto, n. 5 della CIVITANOVESE CALCIO, effettivo autore della condotta sanzionata;
- la segreteria di questo Giudice, trascorsi pochi minuti dalla ricezione del suindicato fax, dava notizia
via telefax alla CIVITANOVESE CALCIO della rettifica trasmessa dal Direttore di Gara, chiarendo che
la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore Cucco Roberto;
- contestualmente la segreteria dava atto di non aver potuto comunicare via telefax con la A.S.D.
ATLETICO TRIVENTO S.R.L., e di avere, telefonicamente, resa nota l'intervenuta rettifica a detta
società.
Con il reclamo la A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. chiede che alla CIVITANOVESE CALCIO sia
inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto partecipare alla gara di cui
all'oggetto il calciatore Rachini Giuseppe che non aveva titolo per prendervi parte.
A sostegno del reclamo la società deduce:
-- che alla data di svolgimento della suindicata gara il predetto calciatore risultava, alla luce delle
risultanze del C.U. n. 55 del 4 novembre 2010, squalificato per due gare;
-- che qualsiasi modifica intervenuta nelle sanzioni deve essere resa nota con le identiche modalità
dell'atto con cui le stesse sono state rese ufficiali.
La CIVITANOVESE CALCIO con le proprie controdeduzioni assume di avere schierato in campo il
calciatore Rachini Giuseppe proprio in conformità della comunicazione ricevuta dalla segreteria del
Giudice Sportivo, e di avere comunque, prima dell'inizio della gara di cui all'oggetto, consegnato al
dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. copia del documento
via telefax trasmesso il 4 novembre 2010.
Il reclamo è infondato.
La CIVITANOVESE CALCIO non ha compiuto alcuna irregolarità.
A detta società la segreteria del Giudice Sportivo, a mezzo telefax aveva tempestivamente
comunicato l'errore in cui era incorso il Direttore di Gara. Attenendosi a tale ufficiale comunicazione la
società aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Rachini.
61
L'assunto della società reclamante si fonda su argomentazioni non condivisibili. La A.S.D. ATLETICO
TRIVENTO S.R.L. era comunque venuta a conoscenza della intervenuta rettifica sia nello stesso
giorno (4 novembre 2010) in cui questa era stata resa nota alla CIVITANOVESE CALCIO, sia prima
dell'inizio della gara mediante consegna di copia del relativo comunicato al dirigente
accompagnatore.
Prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine ai principi enunciati nell'art. 1, 1° comma, C.G.S.,
principi a cui tutte le società devono attenersi nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva, non si
comprende come potrebbe infliggersi una sanzione così grave come la perdita della gara ad una
società che ha schierato in campo un calciatore che comunque aveva diritto a prendervi parte non
essendosi reso responsabile di alcuna condotta sanzionabile. E' lecito chiedersi, a questo punto,
quale sarebbe stata la reazione della società reclamante se la CIVITANOVESE CALCIO avesse fatto
partecipare alla gara l'autore della condotta sanzionata, cioè il calciatore Cucco Roberto.
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. - CIVITANOVESE
CALCIO conclusasi con il seguente punteggio: 1-1
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.