COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 9/3/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES BELLUNO 1905 – CITTA DI CONCORDIA GARA DEL 29 GENNAIO 2011:
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°73 del 9/3/2011
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
BELLUNO 1905 – CITTA DI CONCORDIA GARA DEL 29 GENNAIO 2011:
Il Giudice Sportivo,
- Considerato che la società CITTA DI CONCORDIA ha preannunciato il reclamo della gara di cui in epigrafe oltre il termine previsto dall’art. 29, comma 4, lett. b) del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio BELLUNO 1905 – CITTA DI CONCORDIA 5-2;
3. di addebitare sul conto della società CITTA DI CONCORDIA la tassa di reclamo.
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