COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 28/3/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 26 MARZO 2011 OSTUNI SPORT – FRANCAVILLA CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 28/3/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 26 MARZO 2011 OSTUNI SPORT – FRANCAVILLA CALCIO Il Giudice Sportivo, - Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al 1° del secondo tempo sul punteggio di 3-0 a favore della società FRANCAVILLA CALCIO, perché la società OSTUNI SPORT, a seguito degli infortuni occorsi a due propri calciatori, si è venuta a trovare con sei calciatori; - Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73, comma 2 delle NOIF; - Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall’art.17 del CGS; - Atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società OSTUNI SPORT; P.Q.M. Delibera: 2) Di comminare alla società OSTUNI SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it