F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale. 307/CGF del 15 Giugno 2011 c) DIRIGENTI Torello MINUCCI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale. 307/CGF del 15 Giugno 2011
c) DIRIGENTI
Torello MINUCCI
vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia inoltrata dal sig. Torello Minucci, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 25.12.2011;
esaminata la documentazione;
tenuto conto della sanzione sin qui scontata, della condotta irreprensibile sempre tenuta nel corso di circa 40 anni quale presidente fondatore della Polisportiva Maglianese che gli è valsa vari attestati e da ultimo, nel maggio 2009 il diploma di benemerenza dalla F.I.G.C. di Roma; preso atto che il ricorso dallo stesso tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Nazionale, è stato ritenuto formalmente inammissibile per un mero errore procedurale e che in tale ricorso sono puntualmente descritte le giustificazioni largamente esimenti per il comportamento da lui tenuto;
considerato che il comportamento del dirigente di sottoporre gli atleti a visita medica c/o uno specialista anziché presso uno studio abilitato, ancorché formalmente contrastante con la norma, non appariva diretto a ridurre la garanzia di tutela della salute degli atleti, bensì a renderla in qualche modo operante in presenza del blocco dell’attività da parte dei NAS degli studi medici formalmente abilitati, presso i quali era stata da tempo riservata la visita di controllo medico degli atleti stessi e che, in mancanza di sottoposizione a visita medica l’intera squadra non avrebbe potuto partecipare al campionato; considerato, infine, il pentimento manifestato dal Minucci, la sua età, compie quest’anno 75 anni e la sua aspirazione a concludere una lunga onorata carriera quale dirigente della Polisportiva Maglianese; esprime parere favorevole. Pietro ARMETTA - Salvatore PACE Parere sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio.