F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 15 Giugno 2011 14) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. D’AGOSTINO DARIO; INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. BERNABEI ANTONIO, PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PARAGRAFI IV) E V) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F, E AGLI ARTT. 8 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 15 Giugno 2011 14) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. D’AGOSTINO DARIO; INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. BERNABEI ANTONIO, PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PARAGRAFI IV) E V) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F, E AGLI ARTT. 8 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, con nota n. 7109/1037pf10-11/SP/blp del 30.3.2011, i sigg.ri Dario D’Agostino ed Antonio Barnabei, il primo, quale Presidente e legale rappresentante della Società Giulianova Calcio S.r.l. ed, il secondo, quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché la medesima società, per rispondere, rispettivamente: - il signor D’Agostino della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. c) paragrafi IV) e V) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al II° trimestre, dovuti a due propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e a sei propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I° trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto in data 14.2.2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - il signor Barnabei, della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto in data 14.2.2011 e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale. I deferiti si sono difesi, contestando le violazioni loro addebitate ed, all’esito del dibattimento, la Commissione Disciplinare – dopo avere precisato che “le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto agli stessi imposto dalla normativa di riferimento” – ha rilevato: a) “che il richiamato art. 85 N.O.I.F. prescrive che le società devono documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, a titolo di emolumenti sino alla chiusura del trimestre precedente e che le <> prodotte dalla società deferita non assolvono certo il cennato obbligo, dal momento che non sono validi i negozi abdicativi, aventi per oggetto diritti indisponibili del prestatore di lavoro, conclusi in violazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ., la cui elencazione è tassativa”. b) “per quanto riguarda, invece, l’omesso versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals specificati in rubrica, … che esso non costituisce nuova violazione di alcuna norma, sicché non è sanzionabile (posto che per la stessa inadempienza esiste già un precedente giudicato di questa Commissione)”. Pertanto, la Commissione Disciplinare Nazionale ha accolto il deferimento proposto e, per l’effetto, ha comminato “le seguenti sanzioni: ▪ al signor D’Agostino Dario, l’inibizione di mesi 6 (sei); ▪ al signor Barnabei Antonio, l’inibizione di mesi 2 (due); ▪ alla società Giulianova Calcio S.r.l., la penalizzazione di 1 punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva”. La Giulianova Calcio S.r.l., con atto in data 14.4.2011, ha proposto ricorso avverso detta delibera, denunciando “palese insussistenza ed infondatezza degli addebiti ascritti ai sigg. Dario D'Agostino ed Antonio Barnabei nonché, in via diretta ed oggettiva, alla società Giulianova Calcio S.r.l. — in particolare, perfetta ed integrale ottemperanza, da parte del sodalizio abruzzese, al disposto dell'art. 85 N.O.I.F. relativo alla corresponsione, entro il termine normativamente prescritto, degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, così come inequivocabilmente ed esaustivamente comprovato dall'ampia ed inconfutabile documentazione in atti - con precipuo riguardo per le dichiarazioni con cui alcuni tesserati hanno parzialmente rinunciato a detti compensi, indubitabile idoneità delle stesse a dimostrare l'avvenuto adempimento, ad opera del club di appartenenza, degli obblighi retributivi nei confronti dei soggetti medesimi, al di là ed a prescindere dalla formalizzazione di simili accordi dinanzi agli organi competenti in materia giuslavoristica - richiamo a recentissima ed emblematica giurisprudenza della corte di giustizia federale a sezioni unite su identica fattispecie - alla luce di ciò, conseguente proscioglimento dei deferiti da ogni incolpazione, anche in ordine alle presunte affermazioni non veridiche rese alla CO.VI.SO.C. dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, con inevitabile annullamento di tutte le sanzioni statuite dalla commissione disciplinare nazionale nell'impugnata pronuncia”. A sostegno di tale assunto, la società ricorrente ha sostenuto che costituirebbe “circostanza assolutamente pacifica ed acclarata per tabulas: l'avvenuto pagamento, da parte della compagine adriatica, entro il termine ultimo normativamente prescritto, delle retribuzioni di tutti i tesserati per le mensilità di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010”. Il riferimento è fatto ad una serie di chirografi qualificati “quietanza di pagamento”, con i quali i sottoscrittori hanno dichiarato “di rinunciare espressamente all’erogazione” delle somme loro dovute a titolo di stipendio e di “null’altro avere a pretendere dalla società Giulianova Calcio S.r.l. per” le mensilità non pagate. Pertanto, la società ricorrente ha chiesto che questa Corte di Giustizia Federale “voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, prosciogliere i sigg.ri Dario D'Agostino ed Antonio Barnabei nonché il Sodalizio medesimo da ogni addebito, con conseguente annullamento delle sanzioni comminate agli stessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale”. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del 20.4.2011 – udite la relazione del componente all’uopo delegato e le argomentazioni illustrate dall’avv. Michele Cozzone, difensore degli appellanti e dal rappresentante della Procura Federale – i quali hanno insistito, il primo, per l’accoglimento del gravame ed, il secondo, per il rigetto dello stesso, si è, quindi, riservata di decidere. L’art. 85 N.O.I.F., lett. c), sancisce espressamente, al paragrafo IV°, “emolumenti” che “1.Le società devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”. Appare evidente, quindi, che la norma intende assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle società verso i propri calciatori ed altri dipendenti, anche al fine di evitare possibili riflessi negativi sul corretto svolgimento dei campionati. Nella vicenda in esame i sigg.ri Dario D’Agostino ed Antonio Barnabei, nelle rispettive qualità, hanno sottoscritto la dichiarazione del 14.2.2011, con la quale hanno attestato che la società ricorrente “alla data odierna, ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010”. Peraltro, come risulta dai chirografi qualificati “quietanza di pagamento”, acquisiti agli atti del procedimento, i sottoscrittori – specificamente anche elencati nel “memorandum riepilogativo” degli accertamenti contabili, hanno dichiarato “di rinunciare espressamente all’erogazione” delle somme loro dovute a titolo di stipendio e di “null’altro avere a pretendere dalla società Giulianova Calcio S.r.l. per” le mensilità non pagate. A prescindere dalla questione circa la validità o meno di tale rinuncia, che ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. è applicabile a tutti i rapporti individuati nel nuovo testo dell'art. 409 c.p.c., e cioè, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, anche a quelli di lavoro parasubordinato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26.7.2002, n. 11107), non v’è dubbio che la c.d. “quietanza di pagamento” smentisce la dichiarazione formulata dagli incolpati di avere “effettuato tutti i pagamenti” secondo le pattuizioni disciplinate nei “contratti ratificati dalla competente Lega”. Pertanto, non v’è dubbio che la Giulianova Calcio S.r.l. ha violato il dettato dell’art. 85 N.O.I.F., prima richiamato e, quindi, l’appello non può essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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