F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO BELLUSO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010
Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO BELLUSO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Belluso è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, del Regolamento del Settore
Tecnico, ed in relazione all’art. 21, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nella stagione
sportiva 2009-2010, attività di collaboratore della società ASD Ragazzini Generali
senza presentare domanda di sospensione dall’Albo del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/10/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 03/05/2010.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati dagli atti acquisiti in giudizio
nel mentre le circostanze addotte a difesa appaiono affermazioni prive di qualsiasi
riscontro probatorio
P.Q.M.
dichiara il sig. FABRIZIO BELLUSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/10/2010.