F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO SCLOCCHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO SCLOCCHINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Sclocchini è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF e art. 31, ultimo comma, del C.U. n. 1 del 3 luglio 2009 della divisione Calcio Femminile per non aver depositato presso i competenti organi federali l’accordo economico per la stagione sportiva 2009-2010 con la Società Picenum Calcio Femminile; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito dello 14/07/2010. Ritenuto che: - la mancata presentazione dell’accordo economico per la stagione sportiva 2009/10 risulta circostanza pacifica, solo in parte mitigata dalla convinzione del deferito che a tale incombente dovesse adempiere la società come del resto potrebbe ricavarsi da quanto previsto dal CU n.1 del 2009 P.Q.M. dichiara il sig. ERNESTO SCLOCCHINI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/09/2010.
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