F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di SALVO PETTINELLA– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di SALVO PETTINELLA– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Pettinella è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere assunto, nella stagione sportiva 2009-2010, solo formalmente la conduzione tecnica della società S.S. Pacentro 91, pur non essendo formalmente tesserato, inoltre consentendo, che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero di fatto esercitate da soggetto sprovvisto della necessaria abilitazione; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2010; Ritenuto che: - i fatti addebitati sono sostanzialmente ammessi sia dal deferito sia dal sig. Cerasa dirigente della società Pacentro 91; - in particolare è risultato che il deferito, non regolarmente tesserato perché moroso in ordine ai pagamenti di iscrizione all’Albo, dirigeva tuttavia gli allenamenti durante la settimana, consentendo poi la domenica che al suo posto sedesse in panchina il dirigente Cerasa P.Q.M. dichiara il sig. SALVO PETTINELLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/11/2010.
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