F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di OTELLO SETTIMI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di OTELLO SETTIMI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Settimi è stato deferito per violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 8 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2008-2009, un accordo economico con la società USD Sorianese i cui massimali risultavano superiori a quelli stabiliti dall’accordo LND-AIAC; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 23/08/2010. Ritenuto che: - i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. OTELLO SETTIMI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 23/08/2010.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it