F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di DONATO ROTOLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di DONATO ROTOLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Rotolo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver adito, nella stagione sportiva 2009-2010, il Collegio Arbitrale ed ivi richiesto il pagamento di somme di denaro già incassate dalla Società ASD Sporting Club Sammichele; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/08/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito del 14/07/2010. Ritenuto che: - è contestata al deferito la violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere adito il Collegio Arbitrale ed ivi richiesto il pagamento di somme di denaro che sarebbe stato consapevole di aver già interamente incassato; - si pone pertanto l’esigenza di verificare la sussistenza o meno di tale consapevolezza; - in vero, dall’esame della documentazione non pare potersi raggiungere la piena prova della sua sussistenza; - a riguardo la decisione del Collegio Arbitrale non tiene conto della circostanza che la diffida ad adempiere di cui alla raccomandata AR del deferito del 3/3/2009 è rimasta inspiegabilmente priva di riscontro e quindi ovviamente di contestazione; - assai singolare poi è il rilievo, giustamente posto in luce dal deferito, che le ricevute di pagamento esibite dalla società Sporting San Michele (peraltro solo in copia irritualmente autenticata dal Segretario dell’Amministrazione Comunale) di € 1.350 cadauna comporterebbero la corresponsione dell’intera somma pattuita per l’intera stagione sportiva nell’arco di soli 3 mesi (settembre ottobre e novembre 2008) in un periodo dunque nel quale non era dato alla società di sapere in anticipo che il deferito sarebbe stato esonerato nel corso del campionato; - a riguardo del resto è assai singolare rilevare che a fronte di una pattuizione contrattuale che prevedeva il pagamento di rate mensili di € 450,00 cadauna la società abbia ritenuto di farsi carico del ben più oneroso pagamento in forma anticipata dell’intero compenso; - aggiungasi la genericità delle ricevute di pagamento depositate in atti dalla società che nulla dicono in ordine alle modalità di effettuazione dell’avvenuto pagamento così da non consentirne in alcun modo la c.d. tracciabilità; - oltre a tutto questo deve poi considerarsi che, al contrario di quanto ritenuto dal Collegio Arbitrale, il deferito con la propria memoria del 15/05/2009 nega espressamente di aver percepito i 3 pagamenti di € 1.350,00 cadauno; - conclusivamente questa Commissione ritiene che in atti non sia raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la certezza che il deferito abbia adito il Collegio Arbitrale nella consapevolezza di aver interamente riscosso quanto di sua spettanza così dando luogo ad un’azione temeraria per slealtà di comportamento in contrasto con le norme regolamentari sopra indicate P.Q.M. dichiara il sig. DONATO ROTOLO prosciolto dall’addebito disciplinare che gli è stato contestato.
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