F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010 Procedimento disciplinare a carico di IGNAZIO CRISCENZO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 14 del 23 luglio 2010
Procedimento disciplinare a carico di IGNAZIO CRISCENZO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Criscenzo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore
Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver esercitato, per parte
della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore della Società ASD Agrigentina,
non essendo in regola con il tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/10/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 14/07/2010.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito;
- questi, peraltro, con la sua memoria del 14/07/2010 fornisce chiarimenti svianti in
quanto asserisce falsamente di aver ottenuto il tesseramento in data 10/10/2009 mentre
è intervenuto solo il successivo 30/11/2009;
- tale atteggiamento difensivo è riprovevole
P.Q.M.
dichiara il sig. IGNAZIO CRISCENZO responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
30/11/2010.