F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MARANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MARANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Marano è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ultimo comma dell’art. 31 del C.U. nr. 1 del 3/7/2009 della Divisione Calcio Femminile per non aver depositato l’accordo economico per la stagione sportiva 2009/2010 sottoscritto con la società Vesevus Trecase e per essersi seduto in panchina in qualità di allenatore della medesima società senza formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011; - assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati ed aggravati della circostanza del mancato deposito dell’accordo collettivo P.Q.M. dichiara il sig. MICHELE MARANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21/03/2011.
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