F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO VENERUCCI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 59 del 20 Dicembre 2010 Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO VENERUCCI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Venerucci è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF ad integrazione del C.U. n. 1/08 della LND, parte III, art. 14 per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2008/2009, un accordo economico per la conduzione tecnica della società Valleverde Riccione FC SRL di importo superiore a quello massimo previsto dall’accordo LND – AIAC; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011. Ritenuto che: - l’addebito risulta comprovato dagli atti del giudizio svoltosi davanti al Collegio arbitrale P.Q.M. dichiara il sig. CLAUDIO VENERUCCI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21/02/2011.
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