F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO TRIPEPI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO TRIPEPI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. TRIPEPI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 1, delle NOIF per non aver richiesto la sospensione dall’Albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni e per omissione della richiesta di tesseramento per la società USD Gioventù Martina; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2011; - assunta la memoria difensiva del deferito del 6/7/2010. Ritenuto che: - è comprovato che il deferito ha svolto attività di dirigente senza la preventiva necessaria domanda di sospensione dall’Albo dei tecnici ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Settore tecnico; - è stato indicato nella stagione sportiva 2009/2010 quale dirigente al posto dell’allenatore in violazione dell’art. 66 Noif P.Q.M. dichiara il sig. ANTONIO TRIPEPI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/05/2011.
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