F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di MARTINO SCHIAVONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 92 del 24 Febbraio 2011 Procedimento disciplinare a carico di MARTINO SCHIAVONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SCHIAVONE è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 17, comma 4, 33, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 4, delle NOIF per inosservanza dell’obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall’Albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni e per avere nel corso della medesima stagione sportiva svolto attività per più di una società affiliata FIGC, seppur con mansioni diverse e, comunque, per non avere provveduto al versamento della quota obbligatoria annuale 2009-2010 in favore del Settore Tecnico di appartenenza; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2011. Ritenuto che: - i fatti risultano ammessi dal deferito nonché documentalmente comprovati dalle distinte di gara P.Q.M. dichiara il sig. MARTINO SCHIAVONE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/06/2011.
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