LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro TAMBASCO/A.S.D.CECINA
	
                LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE  ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro TAMBASCO/A.S.D.CECINA 
Con Racc.A.R. in data 24/05/2010, il sig.Mauro TAMBASCO  proponeva ricorso a   questa Commissione      esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CECINA  un accordo economico prevedente il compenso lordo           di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00    richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00 maturata alla data di             presentazione del ricorso.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R.  inviata               alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Mauro TAMBASCO, nei confronti della Società A.S.D.CECINA, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            