LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PIAZZA/S.S.D.SAPRI
	
                LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 
DECISIONI DELLA COMMISSIONE  ACCORDI ECONOMICI
4) RICORSO DEL CALCIATORE  Matteo PIAZZA/S.S.D.SAPRI
Con Racc.A.R. in data 21/05/2010 il sig.Matteo PIAZZA , proponeva ricorso a   questa Commissione                   esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SAPRI  un accordo economico  prevedente il compenso lordo di €.1.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di essere ancora creditore di n.1 rata,            richiedeva la condanna della Società S.S.D.SAPRI al pagamento della somma di €.1.000,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata                 alla Società controparte,e la copia dell’accordo economico giusto quanto previsto dall’art.21 bis commi 4-5-6            del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Matteo PIAZZA, nei confronti della Società S.S.D.SAPRI, per violazione dell’art.21 commi 4-5-6 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            