LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PIAZZA/S.S.D.SAPRI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PIAZZA/S.S.D.SAPRI Con Racc.A.R. in data 21/05/2010 il sig.Matteo PIAZZA , proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SAPRI un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.1.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di essere ancora creditore di n.1 rata, richiedeva la condanna della Società S.S.D.SAPRI al pagamento della somma di €.1.000,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,e la copia dell’accordo economico giusto quanto previsto dall’art.21 bis commi 4-5-6 del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Matteo PIAZZA, nei confronti della Società S.S.D.SAPRI, per violazione dell’art.21 commi 4-5-6 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it