LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro TAMBASCO/A.S.D.CECINA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 11 del 08/07/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Mauro TAMBASCO/A.S.D.CECINA Con Racc.A.R. in data 24/05/2010, il sig.Mauro TAMBASCO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CECINA un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00 maturata alla data di presentazione del ricorso. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Mauro TAMBASCO, nei confronti della Società A.S.D.CECINA, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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