LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DELL’8 marzo 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. TRIESTINA – Soc. PIACENZA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, (pervenuta a mezzo fax alle ore 10.38 del 7 marzo 2011) circa la condotta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Cacia Daniele (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Malagò Marco (Soc. Triestina);
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DELL’8 marzo 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
Gara Soc. TRIESTINA – Soc. PIACENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, (pervenuta a mezzo fax alle ore 10.38 del 7 marzo 2011) circa la condotta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Cacia Daniele (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Malagò Marco (Soc. Triestina);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale (Sky);
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, mentre l’azione si sviluppava nella zona centrale del campo, il calciatore Cacia, a qualche metro di distanza dal pallone in possesso di un calciatore triestino, colpiva, in corsa e da tergo, con un calcio la gamba destra del calciatore Malagò, che cadeva dolorante al suolo;
l’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto la sua attenzione – come precisato su richiesta di questo Ufficio con fax pervenuto alle ore 18.36 del 7 marzo 2011 – era rivolta al giuoco in svolgimento;
appare palese l’intenzionalità del gesto, del tutto avulso dalla dinamica dell’azione, e parimenti evidente la potenzialità lesiva del calcio inferto, elementi che connotano estremi della “condotta violenta”, che rende ammissibile la “prova televisiva” all’art. 35 – co. 1. 3, CGS;
consegue la sanzionabilità di tale comportamento ex art. 19 – co. 4 – lettera b), CGS, che è ritenuto equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo;
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, sanzionare il calciatore Cacia Daniele (Soc. Piacenza) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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