LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 21 marzo 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11.22 odierne) circa la condotta tenuta al 24° del secondo tempo dal calciatore Da Silva Matuzalem Francelino (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Jimenez Antonio (Soc. Cesena);
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 153 DEL 21 marzo 2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. LAZIO – Soc. CESENA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS
(pervenuta a mezzo fax alle ore 11.22 odierne) circa la condotta tenuta al 24° del secondo tempo
dal calciatore Da Silva Matuzalem Francelino (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore
Jimenez Antonio (Soc. Cesena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky-Mediaset-Rai), di piena garanzia
tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore laziale Da Silva
Matuzalem, contestualmente all’esecuzione di un calcio di punizione accordato alla squadra
ospite, affiancava ai limiti della propria area di rigore il calciatore cesenate Jimenz e con un gesto
repentino, alzando il braccio destro all’altezza della spalla, lo colpiva con un colpo al volto,
facendolo cadere al suolo.
Il giuoco non veniva interrotto e nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro
che, su richiesta di questo Ufficio, con e-mail pervenuta alle ore 15.02 odierne, dichiarava: “ne io
ne i miei collaboratori abbiamo visto quanto accaduto”.
Il deprecabile gesto compiuto dal calciatore laziale, del tutto avulso dal contesto agonistico,
palesemente intenzionale e potenzialmente lesivo per la zona del corpo colpita, integra,
nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”, che rende
ammissibile ex art. 35, n. 1.3 CGS la “prova televisiva”.
Ne consegue la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS della condotta segnalata, nella
misura che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Da
Silva Matuzalem Francelino (Soc. Lazio) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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