LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110/TB DEL 9 MARZO 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA ALESSANDRIA – VILLACIDRESE DEL 2 MARZO 2011 E RECLAMO SOCIETA’ ALESSANDRIA (Com. Uff. n. 106/DIV del 3.3.2011)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110/TB DEL 9 MARZO 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " GARA ALESSANDRIA – VILLACIDRESE DEL 2 MARZO 2011 E RECLAMO SOCIETA’ ALESSANDRIA (Com. Uff. n. 106/DIV del 3.3.2011) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Alessandria in ordine alla regolarità della gara in oggetto; - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - la società Alessandria ha proposto reclamo in ordine alla irregolare partecipazione di calciatori “fuori quota “ alla gara in oggetto da parte della società Villacidrese; - il reclamo è fondato e va accolto infatti la società Villacidrese ha fatto partecipare alla gara in oggetto, in violazione all’art. 5 comma b) del Regolamento del Campionato “D.Berretti” più di due calciatori “fuori quota”; ne deriva per conseguenza l’applicazione dell’art. 17 comma 5/a del C.G.S. - tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Alessandria. - La tassa non va addebitata.
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