LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159/DIV DEL 29 APRILE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – 1^ DIVISIONE GARA VIRTUS LANCIANO – PISA DEL 23 APRILE 2011 (DELIBERA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Com. Uff. n. 261/CGF del 29.4.2011)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159/DIV DEL 29 APRILE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - 1^ DIVISIONE GARA VIRTUS LANCIANO - PISA DEL 23 APRILE 2011 (DELIBERA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Com. Uff. n. 261/CGF del 29.4.2011) - Il Giudice Sportivo, - letta la decisione della Corte di Giustizia Federale adottata in data 29.4.2011 con cui si revoca l’ammonizione al calciatore Favasuli Francesco della società Pisa e di conseguenza la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (XI INFR); - rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35 comma 1. 4) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Favasuli Francesco (Pisa) in riferimento all’ammonizione al 27’ del 1° tempo, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 6 Obodo Kenneth Ogochuk della medesima società; - ritenuto, pertanto che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari; - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di ammonire il calciatore Obodo Kenneth Ogochuk (Pisa) per condotta scorretta verso un avversario ( VI INFR)
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