COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HERAJON – GARA HERAJON / PRO TEGGIANO DELL’1.05.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HERAJON – GARA HERAJON / PRO TEGGIANO DELL’1.05.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Herajon, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore, sig. Redina Andrea; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura accurata degli atti si evince che, sebbene il sig. Redina Andrea, abbia assunto un atteggiamento ingiurioso ed irriguardoso verso il direttore di gara, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure si configura sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità della relativa infrazione disciplinare. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, di poter ridurre la sanzione della squalifica a carico del calciatore Redina Andrea al 31.12.2011. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Herajon, riducendo la squalifica, a carico del calciatore Redina Andrea, al 31.12.2011; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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