COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPARTACO ROTONDI – GARA AIROLA / SPARTACO ROTONDI DELL’8.01.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPARTACO ROTONDI – GARA AIROLA / SPARTACO ROTONDI
DELL’8.01.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo proposto dalla società Spartaco Rotondi, visti gli atti ufficiali, osserva: la società
reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 100 del
18.03.2011, pag. 2137), con la quale, in accoglimento del reclamo della società Airola, la società
reclamante è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per
posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Turturo Giovanni, della medesima società.
Questa C.D.T. preliminarmente precisa che nel trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per
competenza, perché erronaeamente trasferiti a questa Commissione, ha provveduto a darne
comunicazione alle due società, mediante comunicazione postale in data 10.02.2011, con prot. 56/CDT –
fasc. 401. Quanto, poi, alla doglianza della reclamante, che asserisce la regolare posizione del calciatore
Turturo Giovanni, agli effetti del tesseramento, questa C.D.T., dalla lettura accurata degli atti, nonché da
accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, evince, senza ombra di dubbio,
che la raccomandata di richiesta tesseramento è stata spedita in data 8.01.2011 (e non, come asserito
dalla società Spartaco Rotondi, in data 7.01.2011). La raccomandata postale, pertanto, è stata inoltrata
nello stesso giorno, nel quale è stata disputata la gara, con conseguenziale, palese infrazione del principio
giuridico-sportivo, secondo il quale l’efficacia di un atto decorra dal primo giorno successivo a quello del suo
deposito, o spedizione a mezzo raccomandata postale. Deve confermarsi, dunque, la posizione irregolare
del calciatore Turturo Giovanni, agli effetti del suo tesseramento a favore della società Spartaco Rotondi, in
relazione alla gara, di cui all’epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Spartaco Rotondi; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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