COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPARTACO ROTONDI – GARA AIROLA / SPARTACO ROTONDI DELL’8.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPARTACO ROTONDI – GARA AIROLA / SPARTACO ROTONDI DELL’8.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo proposto dalla società Spartaco Rotondi, visti gli atti ufficiali, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 100 del 18.03.2011, pag. 2137), con la quale, in accoglimento del reclamo della società Airola, la società reclamante è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Turturo Giovanni, della medesima società. Questa C.D.T. preliminarmente precisa che nel trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per competenza, perché erronaeamente trasferiti a questa Commissione, ha provveduto a darne comunicazione alle due società, mediante comunicazione postale in data 10.02.2011, con prot. 56/CDT – fasc. 401. Quanto, poi, alla doglianza della reclamante, che asserisce la regolare posizione del calciatore Turturo Giovanni, agli effetti del tesseramento, questa C.D.T., dalla lettura accurata degli atti, nonché da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, evince, senza ombra di dubbio, che la raccomandata di richiesta tesseramento è stata spedita in data 8.01.2011 (e non, come asserito dalla società Spartaco Rotondi, in data 7.01.2011). La raccomandata postale, pertanto, è stata inoltrata nello stesso giorno, nel quale è stata disputata la gara, con conseguenziale, palese infrazione del principio giuridico-sportivo, secondo il quale l’efficacia di un atto decorra dal primo giorno successivo a quello del suo deposito, o spedizione a mezzo raccomandata postale. Deve confermarsi, dunque, la posizione irregolare del calciatore Turturo Giovanni, agli effetti del suo tesseramento a favore della società Spartaco Rotondi, in relazione alla gara, di cui all’epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Spartaco Rotondi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it