COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE APOTHEKER – GARA DE APOTHEKER I VISCIANO FIESTA DEL 7.05.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DE APOTHEKER – GARA DE APOTHEKER I VISCIANO FIESTA
DEL 7.05.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo avverso la delibera del G.S.T., sanzione pubblicata sul C.U. n. 124 del
12.05.2011 del C.R. Campania, in via preliminare, ne rileva l'inammissibilità, essendo esso stato proposto
dalla società de Apotheker in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali, di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque –
Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali
Allievi e Giovanissimi, per la stagione sportiva 2010/2011, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n.
119/A della F.l.G.C. del 17.01.2011, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 febbraio del
C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono: gli eventuali reclami, avverso le decisioni
del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire, a mezzo telefax, o altro mezzo idoneo, o essere
depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla
pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, dei provvedimenti del G.S.T., con contestuale invio – sempre nel
predetto termine e se trattasi di reclamo finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo – di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, con, in allegato, l'attestazione dell'invio dei motivi di
reclamo anche all'eventuale controparte. Il reclamo in esame, viceversa, pur relativo ad una gara delle
ultime quattro giornate, é stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 19.05.2011 ed é
pervenuto, a questa C.D.T., in data 25.05.2011, ovvero ben oltre il termine temporale innanzi indicato: anzi,
addirittura oltre la data ultima, per i termini abbreviati. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità
preclude l'esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito.dal Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l'addebito della tassa, non versata, sul conto della
società De Apotheker.
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