COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA POLIZIA STRADALE AV / VISCIANO FIESTA DEL 6.03.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA POLIZIA STRADALE AV / VISCIANO
FIESTA DEL 6.03.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente
convocata, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera
pubblicata sul C.U. n. 100 del 18.03.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2138), con la quale é stato
dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in
epigrafe (in relazione all'impiego di calciatore non identificato nei modi e con le formalità previste dalla
normativa vigente in materia). Al riguardo, questa C.D.T. osserva: premesso che l'art. 36, comma 7, de
Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: "con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare
irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza", deve
rilevarsi che il reclamo, prodotto dalla società reclamante al Giudice Sportivo Territoriale, avverso
l'omologazione della gara in epigrafe, debba essere giudicato ammissibile, avendo la società Visciano
Fiesta fornito prova della inibizione, a carico del proprio presidente, sig. Montanaro Raffaele. Sul punto,
tuttavia, deve sottolinearsi che non risultava, nel sistema informatico, l’inibizione a carico del menzionato
presidente e che, di conseguenza, questa C.D.T. ne ha acquisito formale certezza attraverso la
documentazione depositata dalla società reclamante, Visciano Fiesta. P.Q.M.
DELl BERA
di dichiarare ammissibile il reclamo proposto, dalla società Visciano Fiesta al G.S.T.; di trasmettere
gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, al fine della decisione, di sua competenza, nel merito; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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