COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA POLIZIA STRADALE AV / VISCIANO FIESTA DEL 6.03.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 16 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA POLIZIA STRADALE AV / VISCIANO FIESTA DEL 6.03.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 100 del 18.03.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2138), con la quale é stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatore non identificato nei modi e con le formalità previste dalla normativa vigente in materia). Al riguardo, questa C.D.T. osserva: premesso che l'art. 36, comma 7, de Codice di Giustizia Sportiva, recita testualmente: "con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all'Organo di prima istanza", deve rilevarsi che il reclamo, prodotto dalla società reclamante al Giudice Sportivo Territoriale, avverso l'omologazione della gara in epigrafe, debba essere giudicato ammissibile, avendo la società Visciano Fiesta fornito prova della inibizione, a carico del proprio presidente, sig. Montanaro Raffaele. Sul punto, tuttavia, deve sottolinearsi che non risultava, nel sistema informatico, l’inibizione a carico del menzionato presidente e che, di conseguenza, questa C.D.T. ne ha acquisito formale certezza attraverso la documentazione depositata dalla società reclamante, Visciano Fiesta. P.Q.M. DELl BERA di dichiarare ammissibile il reclamo proposto, dalla società Visciano Fiesta al G.S.T.; di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, al fine della decisione, di sua competenza, nel merito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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