CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 10/03/2011 A.S.D. Forza e Coraggio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e S.S.D. Sapri Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 10/03/2011 A.S.D. Forza e Coraggio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e S.S.D. Sapri Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto De Roberto, Relatore dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2011 presentato dalla società A.S.D. Forza e Coraggio, in data 3 gennaio 2011, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della società S.S.D. Sapri Calcio s.r.l. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale (FIGC) – pubblicata sul C.U. n. 110/CGF del 2 dicembre 2010 - con cui è stata decretata la regolarità della gara tra S.S.D. Sapri Calcio e A.S.D. Forza e Coraggio e, per l’effetto, annullata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale - che non aveva omologato il risultato della suddetta gara ed aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara a danno della S.S.D. Sapri per la posizione irregolare di due calciatori che avrebbero preso parte alla gara ancorché squalificati – ed omologato il risultato conseguito sul campo di 2-2, vista la costituzione in giudizio della parte resistente, F.I.G.C., e della parte contro interessata, S.S.D. Sapri Calcio; udito nella udienza del 10 marzo 2011 il relatore, dott. Alberto De Roberto; uditi per la parte ricorrente – ASD Forza e Coraggio – l’avv. Gaetano Aita, per la parte resistente – F.I.G.C. – l’avv. Mario Gallavotti e per la parte contro interessata – S.S.D. Sapri Calcio - l’avv. Eduardo Chiacchio e l’avv. Michele Cozzone; Ritenuto in fatto Il calciatore Nicola Mariniello, tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 con la società professionistica Aversa Normanna, appartenente alla Lega Italiana Calcio Professionistico (LegaPro), disputò, per tale società, la gara di Coppa Italia Aversa Normanna - Taranto. Nel corso della detta partita il Mariniello fu squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per atteggiamenti irriguardosi tenuti nei confronti del Direttore di Gara. La partita si concluse negativamente per la Aversa Normanna (3-0): la squadra fu, pertanto, eliminata dalla Coppa Italia e il calciatore Mariniello non potè espiare nella Coppa Italia dello stesso anno sportivo, la sanzione che gli era stata irrogata. Nel campionato 2010/2011 il calciatore Mariniello è stato ingaggiato dalla società Sapri ma solo successivamente all’esclusione della società dalla Coppa Italia. Pertanto il giocatore non ha potuto espiare anche questa volta la squalifica a suo tempo applicatagli. Altro calciatore, Pasquale Izzo, tesserato per la società Sapri Calcio, ha partecipato alla gara di Coppa Italia Dilettanti del 20 agosto 2010, disputata tra la società Sapri e la Battipagliese, venendo squalificato per due giornate per avere colpito al volto un giocatore della squadra avversaria. Essendosi la partita conclusa con la sconfitta del Sapri per 3-0, con conseguente esclusione del Sapri dalla Coppa Italia, si è verificata l’impossibilità per il calciatore Izzo di espiare la squalifica per due giornate che gli era stata irrogata in occasione della partita sopra ricordata. In data 5 settembre 2010 ha preso avvio il Campionato Nazionale Dilettanti di Serie B con un incontro tra la società Sapri (della quale fanno parte sia il Mariniello che l’Izzo) e la società Forza & Coraggio. Al detto incontro (conclusosi con il risultato di pareggio: 2-2) hanno partecipato per il Sapri, senza avere ancora espiato la sanzione, sia il Mariniello che l’Izzo. La società Forza & Coraggio ha impugnato dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale l’esito dell’incontro, sostenendo l’illegittimità della partecipazione alla gara dei due giocatori Mariniello e Izzo, in quanto non avevano ancora espiato la sanzione loro irrogata. Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo, sostituendo al risultato di pareggio la vittoria a tavolino per 3-0 a favore della società Forza & Coraggio. La decisione veniva impugnata dalla società Sapri dinanzi alla Corte Federale, la quale accoglieva il ricorso restituendo alla gara l’originario esito di pareggio conseguito sul campo. Avverso la decisione della Corte Federale, insorge la società Forza & Coraggio con ricorso dinanzi all’Alta Corte di giustizia sportiva. Considerato in diritto Il ricorso va dichiarato inammissibile non lasciandosi ricondurre tra quelli che “per le questioni di fatto” o “di diritto” proposte possono venire iscritte tra i gravami di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. Il punto di diritto che ha condotto la Corte Federale a Sezioni Unite all’accoglimento del ricorso, è l’affermazione – ripetutamente conclamata nella giurisprudenza sportiva – del principio secondo cui la sanzione va espiata in occasione di una competizione della stessa natura di quella nella quale ha trovato luogo la sua irrogazione nei riguardi della squadra o del giocatore. Risultando nella specie la sanzione dei due giocatori inflitta in occasione di una competizione di Coppa Italia, è in una gara della stessa natura che la detta sanzione deve essere espiata. La detta regola – sempre secondo la decisione impugnata – risulta pienamente capace di conciliarsi con la parallela regola che richiede la “effettività” della sanzione, non risultando - come si legge nella motivazione - la presenza di elementi che escludano, in avvenire, l’espiazione della sanzione all’interno di una competizione di Coppa Italia. Non sembrano, perciò, sussistere le condizioni per una discesa in campo, con ruolo nomofilattico, di questa Alta Corte di giustizia sportiva. Come disposto in analoghe fattispecie, l’Alta Corte ritiene di accordare anche in questo caso l’errore scusabile per l’eventuale proposizione di un ricorso di eguale contenuto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, restando salve, naturalmente, le valutazioni da parte dell’Organo arbitrale adito, in relazione a ogni profilo della controversia diverso da quello del rispetto del termine assegnato al ricorrente da questa Alta Corte. Le spese vanno compensate tra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di giustizia sportiva. Accorda il termine di sessanta giorni per la eventuale proposizione di un ricorso avente analogo contenuto da presentare al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in conformità delle norme che regolano la presentazione del detto ricorso (Codice TNAS). Spese compensate tra le parti. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 10 marzo 2011. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Alberto De Roberto Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 27 aprile 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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