CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza del 10/05/2011 F.C. Internazionale Milano SpA, Juventus F.C. SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Calcio Napoli SpA e A.S. Roma SpA / Lega Nazionale Professionisti Serie A, A.S. Bari SpA, Bologna F.C. SpA, Brescia Calcio SpA, Udinese Calcio SpA, U.C. Sampdoria SpA, Cagliari Calcio SpA, Genoa C.F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, A.C. Fiorentina SpA, Parma F.C. SpA, Calcio Catania SpA, Chievo Verona SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Cesena SpA, U.S. Città di Palermo SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza del 10/05/2011 F.C. Internazionale Milano SpA, Juventus F.C. SpA, A.C. Milan SpA, S.S. Calcio Napoli SpA e A.S. Roma SpA / Lega Nazionale Professionisti Serie A, A.S. Bari SpA, Bologna F.C. SpA, Brescia Calcio SpA, Udinese Calcio SpA, U.C. Sampdoria SpA, Cagliari Calcio SpA, Genoa C.F.C. SpA, S.S. Lazio SpA, A.C. Fiorentina SpA, Parma F.C. SpA, Calcio Catania SpA, Chievo Verona SpA, U.S. Lecce SpA, A.C. Cesena SpA, U.S. Città di Palermo SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio Il presidente Prot. n. 00139 Visto il ricorso n. 8 del 2011 presentato nell’interesse di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., in persona del Vice Presidente Rinaldo Ghelfi, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 9, Milano, fax. 02/7715545 (C.F./ P.IVA 04855461218), JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A., in persona del Presidente Andrea Agnelli, con sede in Corso Galileo Ferraris, 32, Torino, fax n. 011/5119214 (C.F./P.IVA 00470470014), A.C. MILAN S.p.A., in persona del Vice Presidente Adriano Galliani, con sede in Via Turati, 3, Milano, fax. n. 02/62285689 (C.F./P.IVA 01073200154), S.S. CALCIO NAPOLI S.p.A., in persona del Presidente Aurelio De Laurentiis, con sede in Napoli, via del Maio di Porto, 9, fax n. 081/5093917 (C.F./P.IVA 04231750151), A.S. ROMA S.p.A., in persona della Presidente Rosella Sensi, con sede in Via di Trigoria, km 3.6, Roma, fax n. 06/5061736 (C.F. /P.IVA 03294210582), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Briamonte, Leandro Cantamessa, Angelo Capellini ed Eugenio Pari ed elettivamente domiciliati presso gli avvocati Leandro Cantamessa ed Eugenio Pari in Milano, via Montenapoleone 3, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso nei confronti di LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – F.I.G.C., in persona del Presidente Maurizio Beretta, con sede in Via Rossellini, 4, Milano, fax. 02/69010091, nei confronti di A.S. BARI S.p.A., in persona del Presidente Vincenzo Matarrese, Strada Torrebella, Stadio S. Nicola, Bari, fax 080/5055164; BOLOGNA F.C. S.p.A., in persona del Presidente Albano Guaraldi, Via Casteldebole, 10, Bologna, fax 051/6111122; BRESCIA CALCIO S.p.A., in persona del Presidente Luigi Corioni, Via Luigi Bazoli, 10, Brescia, fax 030/2410787; UDINESE CALCIO S.p.A., in persona del Presidente Franco Soldati, Viale Candolini, 2, Udine, fax 0432/544933; U.C. SAMPDORIA S.p.A., in persona del Presidente Riccardo Garrone, Piazza Borgo Pila, 39, Torre B. Genova, fax 010/5316777; CAGLIARI CALCIO S.p.A., in persona del Presidente Massimo Cellino, Viale La Playa, 15, Cagliari, fax 070/6042029; GENOA S.p.A., in persona del Presidente Enrico Preziosi, via Ronchi, 67, Genova, fax 010/6128344; S.S. LAZIO S.p.A., in persona del Presidente Claudio Lotito, Via Santa Cornelia, 1000, Formello, RM, fax 06/90400022; A.C. FIORENTINA S.p.A., in persona del Presidente Andrea Della Valle, Viale Manfredo Fanti, 4, Firenze, fax 055/5030159; PARMA F.C. S.p.A., in persona del Presidente Tommaso Ghirardi, Viale Partigiani d’Italia, 1, Parma, fax 0521/505100; CALCIO CATANIA S.p.A., in persona del Presidente Antonino Pulvirenti, Via Ferrante Aporti, 1, Catania, fax 095/363638; CHIEVO VERONA S.p.A., in persona del Presidente Luca Campedelli, Via Galvani, 3, Verona, fax 045/562298; U.S. LECCE S.p.A., in persona del Presidente Pierandrea Semeraro, Via Templari, 11, Lecce, fax 0832/243171; A.C. CESENA S.p.A., in persona del Presidente Igor Campedelli, Corso Sozzi, 5, Cesena, fax 0547/611875; U.S. CITTA’ DI PALERMO S.p.A., in persona del Presidente Maurizio Zamparini, Via del Fante, 11, Palermo, fax 091/6700263, nonché nei confronti della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, per ottenere in via cautelare ante causam con decreto del Presidente dell’Alta Corte, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del Codice dell’Alta Corte, la sospensione della provvisoria esecutività della decisione della Corte di Giustizia Federale - dispositivo 4 maggio 2011 - su ricorsi riuniti proposti dagli stessi attuali ricorrenti di cui ai n. 7), 8), 9), 10), 11) del Comunicato ufficiale n. 267/CGF, nonché, ovvero alternativamente, dell’esecuzione della delibera al punto 3 o.d.g. dell’assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15 aprile 2011, inibendo altresì l’adozione di ogni altra delibera assembleare o consiliare che abbia oggetto identico o analogo a quello del 15 aprile 2011 (definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine; fatturazione rata di maggio); con riserva di impugnare la decisione della Corte di Giustizia federale del 4 maggio 2011 in seguito alla pubblicazione della decisione con le motivazioni, con semplice preannuncio delle conclusioni nell’instaurando giudizio di merito; a prescindere dalla ritualità della istanza svincolata da una proposta impugnazione; rilevato che al momento non è stata pubblicata la motivazione della decisione della Corte di Giustizia federale del 4 maggio 2011 (v. precedente ordinanza Alta Corte 1/2009); ritenuto che, allo stato degli elementi forniti, non appaiono prima facie ed in assenza di contraddittorio sufficienti giustificazioni della sussistenza di caso di particolare gravità ed urgenza, per tutti i provvedimenti cautelari richiesti, tenuto conto anche dei dubbi sia sulla attuale gravità del danno per i ricorrenti (che in caso di illegittimo uso e formazione delle risultanze delle indagini possono non essere tenuti al pagamento del relativo costo), sia sulla immediata lesività della decisione impugnata e del provvedimento della Lega, inizialmente oggetto del contenzioso, attesa la natura e finalità di un’indagine demoscopica sia pure ai fini di quelli asseriti in ricorso e la prospettabilità di una interpretazione conforme all’ordinamento di una necessaria ulteriore determinazione unitaria degli organi competenti della Lega che deve essere emessa solo dopo l’acquisizione della indagine e dopo che la Lega valuti, faccia propri ed approvi i risultati della futura indagine e utilizzi o meno, in tutto o in parte gli elementi raccolti e le relative conclusioni applicative; ciò vale anche ai fini della effettiva lesività in concreto delle posizioni delle attuale ricorrenti; ritenuto che può essere concessa, anche d’ufficio e fin d’ora, l’abbreviazione dei termini alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice, fissando il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della motivazione della suindicata decisione della Corte di Giustizia Federale per la notifica a cura dei ricorrenti e a tutte le altre parti, anche via e-mail, della presente ordinanza, unitamente alla istanza 9 maggio 2011 e al preannunciato ricorso; invita la Lega a produrre tutti gli atti precedenti alla Assemblea straordinaria del 15 aprile 2011 relativi alla richiesta di proposte alle società di ricerche demoscopiche compresa la delibera che dispone la richiesta; P.Q.M. ACCOGLIE la richiesta di sospensione della suindicata decisione della Corte Federale – dispositivo 4 maggio 2011 – fino al termine di quindici giorni dal deposito della motivazione; DISPONE l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà e l’integrazione documentale come in motivazione, assegnando per l’integrazione documentale 5 giorni dalla notifica del ricorso e degli altri atti come in motivazione. Si comunichi con urgenza a cura della Segreteria ai ricorrenti rappresentati dai loro difensori, alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed alla F.I.G.C. Con riserva di fissare l’udienza collegiale e di discussione dopo i disposti adempimenti. Roma, 10 maggio 2011 Il Presidente F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face
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