F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA VICENZA/NOVARA DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 21 Giugno 2011 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA VICENZA/NOVARA DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B - Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Bertani Cristian. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Vicenza/Novara disputatosi il 19.3.2011, il calciatore Bertani Cristian assumeva un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, al termine della gara, nei locali degli spogliatoi, proferito locuzione blasfema; infrazione questa rilevata dal collaboratore della Procura Federale. Avverso tale provvedimento la società Novara Calcio S.p.A. ha preannunziato, con richiesta di procedimento d’urgenza, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.3.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 25.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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