F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 21 Giugno 2011 2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA/DOMUS BRESSO DEL 2.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 535 del 5.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 21 Giugno 2011
2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA/DOMUS BRESSO DEL 2.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 535 del 5.4.2011)
Avverso l’esito della gara Petrarca Padova Calcio a Cinque/Domus Bresso del 2.4.2011, la società Petrarca Padova presentava reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque per aver la Domus Bresso schierato un calciatore dichiarato inidoneo alla pratica sportiva agonistica dalla competente A.S.L. della Lombardia, chiedendo la comminazione della punizione sportiva della perdita della gara stessa ai sensi dell’art. 17, comma 5 C.G.S.. Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 17, 21, 29 e 33 del C.G.S. respingeva il ricorso con la seguente motivazione: <> In data 10.4.2011 la società Petrarca Padova presentava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: “Palese ed insanabile irregolarità della posizione del calciatore della S.C. Domus Presso signor XY per:
1) mendace dichiarazione resa all’atto del tesseramento;
2) accertamento di inidoneità fisica alla pratica sportiva agonistica del Calcio a 5;
3) omissione dell’obbligo di trasmissione della notizia di accertamento di inidoneità al competente Ufficio federale per la tempestiva revoca del tesseramento, ai sensi degli artt. 42 e 43 N.O.I.F. e del D.M 18.02.1982 del Ministero della Sanità.” Nel ricorso la società Petrarca Padova articola le proprie ragioni giuridiche sottolineando, fra l’altro, la necessità di acquisire le documentazioni mediche relative al giocatore in questione che il Giudice Sportivo aveva ritenuto di non acquisire basando la propria decisione soltanto sulle risultanze ufficiali dell’Ufficio Tesseramenti. Chiede, in conclusione, che la Corte di Giustizia Federale voglia dichiarare l’irregolarità della posizione del calciatore XY in occasione della gara in oggetto e, per l’effetto, infliggere alla S.C. Domus Presso la punizione sportiva della perdita della gara medesima per 0-6. La decisione del Giudice Sportivo appellata non merita censure e deve essere confermata. Il vizio della decisione di primo grado poggerebbe – secondo quanto rappresentato nel reclamo dalla società Petrarca Padova – sull’omissione da parte dell’Organo giudicante di richiedere alla Asl locale, al Centro di medicina dello Sport “Medical Center di Presso”, alla società ed al calciatore interessato informazioni circa la idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica. La soluzione della questione involge l’applicazione dei principi definiti dal C.G.S. nelle norme generali del procedimento dinanzi agli Organi di giustizia sportiva ed in particolare quelli previsti dall’art. 34, comma 4 e 35, comma 3. Recita l’art. 34, comma 4:”Fermo restando quanto previsto dall’art. 35, agli Organi della giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine.” In virtù di tale disposizione non sussisterebbero preclusioni oggettive e/o soggettive per l’esercizio dei più ampi poteri di indagine e di accertamento da parte dell’Organo giudicante. Peraltro, la prima parte del comma 4 dell’art. 34, cit. fa salvo quanto previsto dal successivo art. 35 che, al comma 3, relativo ai procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di gioco e, speficamente per il caso in esame, alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, stabilisce che (comma 3.1) :”I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.” In tale disposizione viene ribadito il principio fondamentale che permea tutto il sistema dei mezzi di prova nei procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, secondo cui il convincimento del Giudice deve formarsi solo alla luce delle risultanze di atti ufficiali provenienti da Organi federali o assimilati. Nessun valore probatorio può essere conferito ad atti provenienti da privati e tantomeno a semplici dichiarazioni. Al Giudice è preclusa l’acquisizione aliunde di elementi di prova che siano in contrasto con quanto asseverato da atti ufficiali. Nella specie, correttamente il Giudice Sportivo ha posto a base della propria decisione l’accertamento della regolarità del tesseramento del calciatore XY proveniente dall’Organo federale a ciò preposto e cioè dall’Ufficio Tesseramenti. Corollario dell’attribuzione di valore legale di mezzo di prova ai soli “documenti ufficiali” di cui all’art. 35, cit. è che l’eventuale documento probatorio depositato dalla parte interessata che contrasti con le risultanze ufficiali non potrebbe avere valore di mezzo di prova utilizzabile nel giudizio, ma solo di indizio di non attendibilità o non corrispondenza della situazione giuridica a quella fattuale, presumibilmente provocata da un comportamento (doloso o colposo) di tesserati da sottoporre al vaglio del Procuratore federale, e solo a conclusione dell’autonoma indagine di questi sussumibile quale idoneo mezzo di prova utile ai fini del decidere. Nella fattispecie oggetto dell’appello in esame opera, inoltre, un altro fattore impeditivo dell’esercizio dei poteri istruttori dell’Organo giudicante: la tutela della privacy del soggetto del quale si assume l’irregolarità del tesseramento (e della sua utilizzazione in gara) per (presunta) inidoneità fisica. Come è noto, la tutela della riservatezza dei dati sensibili personali (art. 24, comma 7, l.n. 241/1990) ha carattere preminente e può cedere solo di fronte all’esigenza di curare e difendere gli interessi diretti del soggetto che ne chieda l’accesso. L’interesse di un tesserato a conoscere i dati sensibili di un altro tesserato (mediante accesso diretto o anche mediato attraverso l’intervento dell’Organo giudicante) non coincide con quello determinato dalla necessità di difendere propri interessi giuridici. Il dato sensibile concernente lo stato di salute di un soggetto pur contenuto in un documento proveniente da una struttura pubblica (come una Asl) può essere acquisito solo mediante deposito spontaneo del diretto interessato o con il suo consenso, ma non in via istruttoria su iniziativa dell’Organo di giustizia. Sussiste, peraltro, l’interesse superiore della tutela medico-sportiva disciplinata dagli artt. 43 e 44 delle N.O.I.F. (in attuazione del D.M. 18.02.1982) e dell’accertamento dei correlati obblighi posti a carico, rispettivamente, del tesserato (art. 43, comma 1) e della società sportiva di appartenenza (art. 43, comma 5), per cui si rende opportuna la rimessione degli atti alla Procura Federale, affinché essa si attivi nei modi ritenuti più convenienti per gli accertamenti del caso. Con la precisazione che il conseguente eventuale riconoscimento di irregolarità e di responsabilità potrà condurre ad una successiva caducazione della presente pronuncia su istanza della parte interessata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ordina addebitarsi la tassa reclamo.
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