F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SABBATANI DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE – NOTA N. 4624/1176PF09- 10/SP/BLP DEL 18.1.2011 – , DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 6, 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 30 E 66, COMMA 4, NOIF – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 11 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SABBATANI DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE - NOTA N. 4624/1176PF09- 10/SP/BLP DEL 18.1.2011 - , DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 6, 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 30 E 66, COMMA 4, NOIF – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011) In data 18.1.2011 la Procura Federale, dopo aver accertato che il calciatore infrasedicenne Danubio Ciro aveva partecipato a numerose gare del Campionato Nazionale Giovanissimi 2009/2010 nelle fila del Bologna F.C. in posizione irregolare di tesseramento in quanto, risultando residente in Roma, non aveva richiesto nè ottenuto la deroga prevista dall'art. 40 comma 3 bis N.O.I.F., deferiva alla competente Commissione Disciplinare Nazionale il sodalizio suindicato, il Danubio, nonché Sabbatani Daniele, Marocchi Giancarlo e Menarini Francesca, rispettivamente, all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore, responsabile del Settore Giovanile e Presidente della società, incolpando le persone fisiche, nella qualità, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. ed il Bologna F.C. 1909 siccome responsabile in via diretta ed oggettiva della violazione addebitata ai suoi tesserati. All'esito del relativo giudizio, l'organo adito riteneva tutti i deferiti colpevoli dell'infrazione ad essi ascritta infliggendo, al Danubio, la squalifica per 2 gare, al Sabbatani ed alla Menarini, l'inibizione per mesi 2, al Marocchi, l'inibizione per mesi 4 ed infine, alla società, la penalizzazione di 3 punti nella classifica del Campionato Nazionale Giovanissimi in corso e l'ammenda di € 5.000,00 (Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011). Contro tale pronuncia ha proposto appello davanti a questa Corte il Bologna F.C. in proprio e nell'interesse del Sabbatani Daniele. Sostiene, in sintesi, con ripetuti richiami ad istituti e norme del diritto comune: a) l'inesistenza della violazione contestata in quanto il Marocchi, responsabile del Settore Giovanile della società, aveva ritenuto valida la posizione del calciatore essendo stato tratto in errore da una nota inviata il 4.9.2009 dall'Ufficio Tesseramenti della Lega, nota con cui si concedeva il ''visto di esecutività'' a far data dal 28.8.2009 per la variazione di tesseramento del medesimo; b) che comunque il Sabbatani, il quale svolgeva funzioni di dirigente accompagnatore negli incontri in cui il Danubio era stato irregolarmente impiegato, doveva ritenersi estraneo alla vicenda essendo i suoi compiti limitati a controllare che i calciatori indicati nella lista fossero in possesso di una tessera federale. Chiede, di conseguenza, la riforma della decisione gravata o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni comminate. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto. Giova premettere che l'accostamento dell'ordinamento federale a quello dello Stato e la trasposizione di istituti propri di quest'ultimo nell'ambito del diritto sportivo è quasi sempre fuorviante in quanto pone in raffronto ordinamenti non omologhi le cui fondamenta, le cui finalità ed i cui poteri d'intervento sono inequivocabilmente e profondamente diversi. Ciò posto va anche sottolineato come il ricorso in esame trovi un suo limite invalicabile nella decisione di primo grado che, nella parte in cui delibera sulla sussistenza della violazione e sulla responsabilità diretta ed oggettiva del Bologna F.C., costituisce, per la mancata impugnazione da parte degli altri deferiti non appellanti, ''res iudicata'' e, quindi non più soggetta se non per revocazione o revisione, a modifiche. Resta sottoposto al giudizio di questo collegio, pertanto, la posizione del Sabbatani la cui affermazione di responsabilità, ad avviso del ricorrente, non è stata, nella pronuncia contestata, adeguatamente motivata. In proposito occorre anzitutto chiarire che la tesi del legittimo affidamento o dell'errore di fatto richiamata negli scritti difensivi per giustificare la condotta del Marocchi e, quindi, la non colpevolezza del Sabbatani,non ha, con riferimento alla fattispecie, nè consistenza nè pregio. Il responsabile del Settore Giovanile, a conoscenza della situazione in cui versava il Danubio e della necessità della deroga federale, tant'è che ne aveva predisposto, senza poi darne corso, la relativa richiesta, non può non essere rimasto, a dir poco,sorpreso davanti all'inattesa decisione dell'Ufficio Tesseramenti della Lega contrastante con le prescrizioni N.O.I.F., per cui, con un minimo di diligenza e di doverosa cautela,si sarebbe dovuto attivare chiedendo, sia pure telefonicamente, chiarimenti all'organo che aveva rilasciato un visto di esecutività all'evidenza ''contra legem''. L'inerzia e l'acquiescenza colpevoli del Marocchi investono anche le responsabilità del Sabbatani. Questi, delegato ad attestare e garantire la corretta situazione di tesseramento dei calciatori indicati nella lista da consegnare all'arbitro ed all'avversaria (cfr. art. 61 N.O.I.F.) prima dell'inizio di ogni partita, ha, proprio per la peculiarità e l'importanza di tale funzione, l'obbligo autonomo di controllare la validità di ogni tesseramento e non può certo giustificarsi col comodo e scontato espediente di far ricadere l'intera responsabilità dell'accaduto sul Marocchi. E ciò anche perchè l'anomalia insita nel visto concesso al Danubio non può non essere stata oggetto di considerazioni e commenti fra i due dirigenti. Quanto sopra, infine, vale anche per ribadire la sussistenza di una responsabilità oggettiva del sodalizio felsineo. Le sanzioni irrogate appaiono eque e proporzionate all'entità dell'infrazione commessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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