F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 21 Giugno 2011 1) RECLAMO CROCIATI NOCETO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI NOCETO/SANGIOVANNESE DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 3.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 21 Giugno 2011
1) RECLAMO CROCIATI NOCETO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI NOCETO/SANGIOVANNESE DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 3.11.2010)
Con preannuncio di reclamo del 4.11.2010 la società Crociati Noceto S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Questa la versione dei fatti secondo la società reclamante: al termine della gara Crociati Noceto/Sangiovannese del 24.10.2010, terminata con il punteggio di 1-2, i dirigenti della società Crociati Noceto si recavano dall’arbitro a chiedere spiegazioni circa la mancata espulsione del portiere della Sangiovannese il quale, rammaricandosi per il gol subito, proferiva una evidente espressione blasfema che veniva percepita da tutti i presenti; l'arbitro non prendeva nessun provvedimento nei confronti del calciatore e si giustificava con gli stessi dirigenti affermando che per i toscani, come lui, la bestemmia costituisce una sorta di intercalare non meritevole di sanzione. La Crociati Noceto proponeva reclamo al Giudice di prime cure in quanto riteneva di essere stata danneggiata dal fatto che il direttore di gara non avesse espulso il portiere avversario a seguito della bestemmia (permettendole, in tal modo, di disputare i restanti 35 minuti di gara in superiorità numerica). La società chiedeva la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 17, comma 4, C.G.S. ma il Giudice di primo grado respingeva il ricorso e confermava il risultato maturato sul campo sostenendo l’insussistenza di qualsiasi segnalazione e/o riferimento ai fatti di rilevanza disciplinare asseriti dalla reclamante. Avverso tale decisione la società Crociati Noceto proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale. Nel gravame, oltre a ribadire il grave errore tecnico commesso dall'arbitro, si evidenziava il mancato espletamento di accertamenti istruttori da parte del giudice sportivo di primo grado, il quale aveva omesso di interrogare sia il direttore di gara sia l’osservatore arbitrale presente alla partita. La Corte, riunitasi nella camera di consiglio del 9.12.2010, rimetteva gli atti alla Procura Federale affinché venisse acquisito ogni utile elemento informativo in ordine al reale svolgimento dei fatti. La Procura Federale, sentite tutte le parti interessate nel presente ricorso, forniva alla Corte una dettagliata relazione dalla quale emergeva una evidente discordanza tra le versioni rese: da una parte il direttore di gara e l’osservatore arbitrale che negavano fermamente i fatti contestati e dall’altra i dirigenti della società reclamante che insistevano sulla responsabilità dell’arbitro. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 4.4.2011, una memoria difensiva con la quale insisteva per la propria tesi e chiedeva la ripetizione della gara.All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Crociati Noceto S.r.l., nella persona dell’avv. Luigi Carlutti, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava ulteriormente la tesi di parte ricorrente espressa in atti. La Corte preso atto di tutti gli elementi informativi forniti dalla Procura Federale, anche a seguito del supplemento istruttorio specificamente disposto; - considerato che dall’analisi complessiva degli atti di causa e delle audizioni svolte non emergono – aldilà delle sole dichiarazioni rese da esponenti di parte ricorrente – riscontri oggettivi sulle irregolarità poste a fondamento del gravame; - ritenuto, pertanto, che non sussistano le condizioni previste dall’art. 17, comma 4, C.G.S.; ritiene non meritevole di accoglimento il presente gravame. Per questi motivi la C.G.F. preso atto dell’istruzione posta in essere dalla Procura Federale e delle risultanze di essa, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Crociati Noceto S.r.l. di Noceto (Parma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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