F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 21 Giugno 2011 2) RECLAMO CARRARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARRARESE/PRATO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 21 Giugno 2011 2) RECLAMO CARRARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARRARESE/PRATO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011) La Carrarese Calcio, con ricorso tempestivamente proposto, ha impugnato il provvedimento del G.S. con il quale le veniva irrogata la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara Carrarese Calcio/Prato del 3.4.2011, “perché propri sostenitori, prima e dopo il minuto di raccoglimento, intonavano cori offensivi verso il Ministro degli Interni”. La società ricorrente attraverso i propri motivi di gravame chiedeva alla Corte l’annullamento dell’ammenda o la riduzione della stessa deducendo che i propri dirigenti, attraverso il personale di servizio presente nello stadio, si sono immediatamente attivati affinché i tifosi smettessero di eseguire tali cori. Il ricorso è parzialmente accolto. La misura della sanzione dell’ammenda inflitta alla Carrarese Calcio è correlata, nella motivazione del Giudice Sportivo, alla descrizione degli episodi indicati nel rapporto del collaboratore della Procura Federale. Tuttavia questa Corte, conformandosi a precedenti decisioni adottate in casi analoghi, ritiene opportuno sanzionare i comportamenti contestati applicando alla ricorrente l’ammenda di € 1.500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio di Carrara riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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