F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 21 Giugno 2011 1. RICORSO DELL’U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROSIGNANO/BORGO A BUGGIANO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 21 Giugno 2011
1. RICORSO DELL’U.S. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROSIGNANO/BORGO A BUGGIANO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
Il Giudice Sportivo presso presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011, ha inflitto la sanzione dell’ammenda alla società U.S. Borgo a Buggiano. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Rosignano/Borgo a Buggiano disputatasi il 3.4.2011, sostenitori della società sanzionata lanciavano sul terreno di gioco una bottiglia piena di acqua, un fumogeno e rivolgevano espressioni ingiuriose all’indirizzo di un Assistente Arbitrale. Avverso tale provvedimento la società U.S. Borgo a Buggiano ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.4.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.4.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Borgo a Buggiano 1920 di Borgo a Buggiano (Pistoia) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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