F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VALPO PEDEMONTE/C.F. CAPRERA DEL 3.4.3011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 21 Giugno 2011 1) RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VALPO PEDEMONTE/C.F. CAPRERA DEL 3.4.3011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011) Il G.S. F.C. Caprera, partecipante al Campionato di Serie B della Divisione Calcio Femminile, propone reclamo a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 72 del 6.4.2011) che, avendolo ritenuto oggettivamente responsabile di condotte antisportive poste in essere da alcuni dirigenti in occasione della gara Valdo Pedemonte/Caprera disputata il 3.4.2011, le aveva inflitto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 con diffida. Segnatamente il primo giudicante addebitava alla società di aver consentito la presenza sulla propria panchina, durante l'incontro, di soggetto non autorizzato evitando successivamente, con comportamenti reticenti, che l'arbitro potesse identificarlo e di aver cancellato dalla lista consegnata all'avversaria il nome dell'allenatore. Fa presente, ammettendo parzialmente la prima infrazione, di aver fornito le generalità del soggetto richiestele, ed evidenzia che la lista consegnata all'arbitro non conteneva alcuna cancellatura. Chiede l'annullamento della sanzione o, quanto meno, una sostanziosa riduzione della stessa. Questa Corte è dell'avviso che il ricorso sia, almeno in parte, fondato e debba essere pertanto accolto. Ed invero l'unica violazione ascrivibile al sodalizio sardo si rivela essere quella di aver permesso a persona priva di titolo di penetrare nel recinto di gioco ed assistere alla partita dalla panchina,non potendosi, nel caso in esame, parlare correttamente di reticenza in quanto vennero fornite, a richiesta, le generalità della medesima sì da consentirne l'identificazione. Ugualmente, a parte ogni considerazione sulla rilevanza disciplinare di un semplice tratto di penna apposta sul nominativo dell'allenatore, tratto che, comunque, ne consentiva la lettura, devesi chiarire che siffatta presunta irregolarità compare soltanto sulla lista consegnata all'avversaria, di guisa che nulla prova la sua riferibilità all'odierna ricorrente, potendo essere stata opera di altri in momento successivo. La sanzione irrogata, quindi, appare manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto alla modesta gravità della violazione commessa e va notevolmente ridimensionata revocando la diffida e riducendo l'importo dell'ammenda ad € 500,00. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera della Maddalena (Olbia – Tempio) elimina la diffida alla reclamante e riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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