F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 21 Giugno 2011 1) RECLAMO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE ALESSI SEGUITO GARA REGGIANA/PERGOCREMA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 21 Giugno 2011
1) RECLAMO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE ALESSI SEGUITO GARA REGGIANA/PERGOCREMA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)
Con atto, spedito in data 27.4.2011, la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Alessi Giuseppe, la squalifica per 2 gare effettive. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 28.4.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A faceva pervenire, in data 29.4.2011, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione della vicenda) tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nel referto dell'arbitro, che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta (“calcione all’altezza del ginocchio”) tenuta dal calciatore, Alessi Giuseppe, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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