F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 309/CGF del 21 Giugno 2011 8. RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO DECISIONE MERITO GARA MONTEBELLUNA/ESTE DELL’8.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 309/CGF del 21 Giugno 2011
8. RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO DECISIONE MERITO GARA MONTEBELLUNA/ESTE DELL’8.05.2011
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)
Con atto spedito il 9.5.2011, la società Calcio Montebelluna S.r.l. ha preannunciato la proposizione di ricorso, con procedimento d’urgenza ex art. 37.7 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011) con la quale è stato accolto il reclamo con il quale la società U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. ha chiesto che alla società Calcio Montebelluna S.r.l. fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Calcio Montebelluna/A.C. Este dell’8.5.2011. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della società Calcio Montebelluna S.r.l., della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età:
- 1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi;
- 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi;
- 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi.
A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 10.5.2011, degli atti ufficiali della gara, la società ha fatto pervenire tempestivo atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe è fondato per le ragioni che seguono. Il Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale, dopo avere previsto che le società “hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro giocatori giovani”, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff., dispone che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, previo inoltro del reclamo di parte ai sensi dell’art. 29 C.G.S., con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva”. Alla luce del chiaro disposto della previsione, da ultimo riportata, non vi è dubbio che l’inosservanza delle disposizioni relative all’impiego dei c.d. “calciatori giovani” possa essere sanzionata dal Giudice Sportivo esclusivamente su reclamo di parte e non d’ufficio; si tratta, pertanto, di un procedimento, avente ad oggetto la posizione irregolare di calciatori impiegati in gare, sottoposto ad una imprescindibile condizione di procedibilità, che costituisce eccezione alla regola generale di cui all’art. 29, comma 8, C.G.S. che prevede, invece, che il procedimento di cui al comma 7 del predetto articolo (procedimento relativo alla posizione irregolare di calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare) è instaurato, in primo luogo, “d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara” (cfr. decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 271/CGF del 9.5.2011, richiamata dalla parte ricorrente). Orbene, nel caso di specie, il reclamo avverso il risultato della gara Calcio Montebelluna/A.C. Este dell’8.5.2011, risulta essere stato proposto dalla società U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. ovvero da un soggetto non legittimato a proporlo; ed invero, l’art. 33 C.G.S. prevede, al comma 1, che “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo”, per poi precisare, al comma 2, che “Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le
società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”. Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, proposto dalla società U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. e, per l’effetto, confermare il risultato della gara Calcio Montebelluna/A.C. Este dell’8.5.2011, conseguito sul campo, essendo allo stesso inibita, per le ragioni sopra evidenziate, la possibilità di conoscere d’ufficio della inosservanza, da parte della società Calcio Montebelluna s.r.l., delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale aventi ad oggetto l’impiego dei c.d. “calciatori giovani”. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Treviso), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara Montebelluna/Este dell’8.5.2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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