F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 1) RECLAMO NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE:INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO MARIO, INFLITTE SEGUITO GARA NEAPOLIS M./TRAPANI DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011
1) RECLAMO NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE:INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO MARIO, INFLITTE SEGUITO GARA NEAPOLIS M./TRAPANI DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Neapolis Mugnano ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro II Divisione Neapolis M./Trapani, veniva inflitta al signor Mario Moxedano l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.12.2011 nonché alla società ricorrente l’ammenda di € 7.500,00. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione sia con riferimento alla durata dell’inibizione comminata al signor Moxedano sia relativamente all’ammenda. Quanto all’inibizione, evidenziava che il signor Moxedano è solo un Dirigente e non il “massimo esponente del sodalizio campano” come definito in atti; pertanto la durata della sanzione è ritenuta eccessiva, anche in relazione a quella comminata in altri casi di maggiore gravità. Quanto all’ammenda, la società ricorrente eccepiva di aver adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, di aver compiuto opera di prevenzione e cooperazione con le Forze di Polizia, la regolarità dello svolgimento della gara e l’assenza di precedenti sanzioni irrogate alla società nella stagione in corso. Chiedeva pertanto di ridurre significativamente e congruamente le sanzioni comminate. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto parzialmente accolto. In effetti, mentre i fatti che hanno condotto alla irrogazione dell’ammenda trovano conferma nella documentazione ufficiale, quanto alla inibizione non si può non tener conto della posizione ricoperta dal signor Moxedano nell’assetto societario che non è quella di Presidente: pertanto, quanto alla misura della inibizione, la stessa va ridotta nella durata fino a tutto il 31.7.2011 per ricondurla alla qualità soggettiva dell’autore degli episodi accaduti nonché ai precedenti giurisprudenziali Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano (Napoli), riduce la sanzione inflitta al Sig. Moxedano Mario fino al 31.7.2011. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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