F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 3) RECLAMO CALC. MATTEO AMICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANOVA/GIACOMENSE DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 21 Giugno 2011 3) RECLAMO CALC. MATTEO AMICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANOVA/GIACOMENSE DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011) Il calciatore Amico Matteo, propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011 seguito gara Giulianova/Giacomense del 23.4.2011, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive per aver proferito frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e, al momento della notifica del provvedimento, per aver scagliato il pallone verso lo stesso direttore di gara, colpendolo al ginocchio. Il ricorrente, pur riconoscendo eccessiva la sua reazione contesta quanto riportato nel Referto arbitrale ed espone una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella fornita dagli Atti Ufficiali. Inoltre, volendo evidenziare, secondo una ricostruzione soggettiva dell’accaduto, la “leggera” forza con la quale il pallone è stato scagliato contro l’arbitro e volendo mettere a confronto il presente caso con altri analoghi accaduti in precedenza e per i quali sono state comminate sanzioni minori, chiede la riduzione della squalifica inflitta nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione. La Corte, udita la parte, ritiene che il ricorso sia palesemente infondato. Nei motivi di reclamo, infatti, il signor Amico, non fornisce elementi tali (se non una propria e, come tale soggettiva, versione della vicenda) da modificare la ricostruzione dei fatti riportati nel referto dell’Arbitro, che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.) e quindi riguardo alla condotta tenuta dallo stesso reclamante nei confronti dell’Arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Matteo Amico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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